Cassazione sezione lavoro, Sentenza 15.10.2010 n. 21281
La Corte di appello di Lecce, con sentenza depositata il 29 marzo 2007, ha confermato, per quel che ancora rileva, la decisione del Tribunale della stessa sede, che parzialmente accogliendo la domanda di D.B.P., gli aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Nel disattendere l’impugnazione dell’assistibile in ordine alla decorrenza della prestazione, che lo stesso assumeva a lui dovuta dalla data della domanda amministrativa (1 ottobre 2002) o comunque da data anteriore a quella fissata dal Tribunale, il giudice del gravame ha osservato che il disturbo d’ansia lamentato dall’appellante era poco significativo ai fini invalidanti, che mancavano in atti accertamenti al fine di ritenere, per il periodo anteriore al gennaio 2004, il deficit uditivo nella medesima misura accertata dall’ausiliare, che l’obesità non aveva incidenza particolare sull’autosufficienza dell’assistibile, che il quadro patologico artrosico, come d’altronde tutte le altre malattie diagnosticate dal consulente d’ufficio, si aggrava nel tempo, per cui, da un punto di vista funzionale, l’invalidità complessiva e la necessità di assistenza non può considerarsi persistente anche per il periodo anteriore alla data fissata. Per la cassazione della sentenza l’assistibile, sulla base di due motivi, ha proposto ricorso, che risulta notificato al Comune di San Pietro in Lama e all’INPS. Soltanto quest’ultimo ha resistito con controricorso....
LaPrevidenza.it, 15/01/2011
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