Corte dei conti, Sez. Riunite, sentenza 22 novembre 2007 n. 10 - Avv. Daniela Carbone
Con la sentenza n. 10/QM/2007, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno risposto affermativamente al quesito concernente il potere del Giudice delle pensioni di disporre una consulenza tecnica d'ufficio assegnando l'incarico ad un professionista privato. La decisione in questione si segnala poichè raramente la giurisprudenza della Corte dei conti era favorevole alla nomina di CTU privati, essendo viceversa propensa ad interpretare in modo rigoroso la vigente normativa processuale con conseguente posssibilità del Giudice di richiedere consulenze medico-legali solo a strutture pubbliche (Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa o presso la Corte dei conti, ospedali militari, Ufficio medico-legale presso il Ministero dela Salute). D'altronde non era neanche previsto dalla legge un divieto esplicito circa la possibilità di nominare consulenti tecnici "privati". La soluzione positiva alla questione di massima sottoposta al vaglio delle Sezioni riunite della Corte dei conti si fonda, dunque, sull'art. 26 del R.D. n. 1038/1933, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili ed in mancanza di diversa disciplina processuale specificamente prevista per il giudizio pensionistico.
LaPrevidenza.it, 31/01/2008
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