giovedì, 15 ottobre 2026

Ferrovieri: ricostituzioni delle pensioni di reversibilità

Inps, Messaggio 20 maggio 2005 n° 19693

 

Si fa seguito ai messaggi n. 279/2001/0013 del 24 ottobre 2001, n. 68/2002/0013 del 25 febbraio 2002, n. 73/2002/0013 del 26 febbraio 2002, n. 216/2002/0013 del 26 luglio 2002, n. 243/2002/0013 del 8 ottobre 2002, n. 207/208/209/2002/0013 del 23 luglio 2002, n.013/2003/0013 del 15 gennaio 2003, n. 305/2003/0013 dell’11 agosto 2003 e n. 22228/2004/0013 del 12 luglio 2004 e si comunica che i programmi centrali e periferici sono stati modificati per consentire la liquidazione e la ricostituzione di altre tipologie di pensioni di reversibilità a carico del Fondo Speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.

Grazie a tali modifiche è, infatti, possibile lavorare anche le pensioni di reversibilità cui compete l’integrazione al minimo e quelle per le quali il criterio di attribuzione dell’indennità integrativa speciale deve essere differenziato tra i vari contitolari. Sono stati, altresì, modificati i programmi per consentire la liquidazione delle pensioni di reversibilità provenienti da pensioni dirette con l’i.i.s. corrisposta come assegno accessorio che siano state ricostituite o liquidate con le procedure INPS.

Si rammenta che per le pensioni di reversibilità a carico del Fondo Speciale FS si possono effettuare esclusivamente ricostituzioni di tipo contributivo (codice specifico 7).
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LaPrevidenza.it, 05/06/2005

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