Corte dei Conti Appello, Sentenza 10 dicembre 2004 n° 402
Premette il Collegio che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., Sez. I. n. 2125/1976, Sez. III n. 188/1996), per oggetto della domanda si intende, non come ritenuto nella sentenza impugnta, “l'insieme argomentativo rappresentato dal provvedimento di tutela che si chiede (petitum) nonché dai motivi di fatto e di diritto per cui lo si chiede (causa pretendi)”, bensì il solo petitum, inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione.
LaPrevidenza.it, 24/01/2005
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato