Corte dei conti, sez. giur. Puglia, Giudice Unico V. Raeli, Sentenza 27.3.2009 n. 219
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del d.l. n. 17 del 1983, come convertito nella l. n. 79 del 1983, spetta, ai dipendenti che siano stati collocati a riposo anticipatamente all’età pensionabile e siano in godimento dell’indennità integrativa speciale in quarantesimi, il diritto ad ottenere variazioni dell’indennità stessa in misura intera, una volta raggiunta l’età del pensionamento; finalità della disposizione in esame è, infatti, quella di attenuare l’effetto restrittivo della riforma per i casi di prepensionamento e consente, ma solo dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, che l’indennità integrativa speciale non si incrementi più solo in ragione dei quarantesimi corrispondenti agli anni di servizio, ma per intero. (Dott. Vittorio Raeli)
LaPrevidenza.it, 30/03/2009
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