gioved́, 15 ottobre 2026

 Le Sezioni Riunite intervengono sulla indennità integrativa speciale su plurimi trattamenti pensionistici, senza fare chiarezza

Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Sentenza 1/2009 - Vittorio Raeli

 

La vicenda che ha dato luogo alla pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nuovamente intervenuta per dirimere un contrasto di giurisprudenza tra le Sezioni centrali di appello e la Sezione siciliana di appello, è la nota questione della spettanza o meno della integrativa speciale in misura intera su due o più trattamenti pensionistici, risolta nel senso che per il periodo antecedente al 1° gennaio 1995 resta fermo il divieto di cumulo sancito dall’art. 99 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092. Essa è descritta molto bene nella parte motiva della pronuncia , nella quale è riassunto il travaglio giurisprudenziale. La Corte costituzionale, che è stata da ultimo investita della questione di legittimità costituzionale della permanenza del divieto di cumulo,  ha restituito (con ord. n. 119/2008 )  gli atti ai giudici a quibus, in relazione alla abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge  724/1994, effettuata dal comma 776 dell'art. 1 l. n. 296/2006, ritenendo che non sia più applicabile la norma in questione anche ai rapporti in corso. La norma di cui al comma 5 dell'art. 15 cit. prevedeva il mantenimento della indennità integrativa speciale come assegno accessorio al trattamento pensionistico per le pensioni liquidate sino al 31 dicembre 1994. Si è parlato, al riguardo, di una “ clausola di salvaguardia” ,senz'altro più favorevole  del c.d. conglobamento della indennità integrativa speciale ( dal  1° gennaio 1995 ), che significa includere nella base pensionabile -  in una certa percentuale e,  quindi, non al 100% - l’indennità in questione. .L'equivoco di fondo, nel quale sembra essere rimasta intrappolata la stessa Corte costituzionale,  sta nel fatto di non essersi accorti che la abrogazione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2007. Quid iuris per i rapporti in corso? Si applica la norma abrogata, a nostro avviso, in quanto la legge n. 296 non dispone che per l’avvenire ( dal 1° gennaio 2007 )- a meno di non voler ritenere applicabile lo jus superveniens di cui al comma 776 ai rapporti in corso ( rectius, che erano in corso al 31 dicembre 1994 ). Sul problema in generale degli effetti dello jus superveniens sui rapporti di durata vi sono sentenze della Sezione Lavoro della Cassazione civile, che, però,  subordina l'applicabilità dello jus superveniens a determinate condizioni, le quali possono così riassumersi: la legge nuova può applicarsi ad effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando essa sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l’atto o fatto giuridico che li abbia creati. In definitiva, quindi, la legge nuova non deve contenere alcun riferimento al fatto generatore degli effetti ( cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 4221/2000 ) Lo jus superveniens di cui stiamo parlando è il venir meno, nel nostro caso, della “ clausola di salvaguardia “ della i.i.s. come assegno accessorio. Ma,  si osserva, nel caso di applicabilità dello jus superveniens, sembra legittimo sostenere che, una volta abrogata la " clausola di salvaguardia " di cui al comma 5 dell'art. 15 l. 724/1994 cit- - si estenda ai rapporti pensionistici ( non importa se di reversibilità o diretti ) in corso al 31 dicembre 2004 - la norma " a regime " ( comma 3 dell’art. 15 l. n. 724/1994 ) e, cioè,  il conglobamento della indennità integrativa speciale nella base pensionabile. Sviluppando ancora il nostro discorso, sulla linea del conglobamento, ciò significa dire che per tutti i rapporti pensionistici ( ante e post 1° gennaio 1995 ) l'INPDAP dovrebbe  procedere a riliquidare le pensioni, rideterminandole con il meccanismo della inclusione  della i.i.s. ( in percentuale) nella base pensionabile, con effetti diversi a seconda della titolarità di uno o di più trattamenti pensionistici. Ed invero, da tale rideterminazione:
- ci perdono i titolari di un solo trattamento pensionistico ( il comma 776 riguarda infatti tutti i titolari di trattamenti pensionistici, e non solo i titolari di due o più pensioni ), perchè viene meno la disciplina più favorevole dell'i.i.s. ( in misura intera e non in percentuale );
- ci guadagnano i titolari di due o più pensioni ante 1° gennaio 1995 ( se si ritiene, come le SS.RR. fanno, che fino al 1° gennaio 1995 esiste il divieto di cumulo di due o più indennità integrative speciali ).
Purtroppo, di tutto questo, non vi è traccia nella motivazione della pronuncia delle sezioni Riunite, che in più di un punto appare incomprensibile.

 

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Allegato: ccon1_1_2009.pdf
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LaPrevidenza.it, 12/03/2009

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