martedì, 20 ottobre 2026

Risarcimento del danno: l'inammissibilità della domanda di condanna specifica avanzata per la prima volta in grado di appello non comporta l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza di rigett

Cassazione civile sez. III, 27 novembre 2012, n. 21002

 

Nel caso di specie la Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un danneggiato da sangue infetto nei confronti del Ministero della Salute avverso la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva respinto nel merito la domanda.

Il gravame era stato dichiarato inammissibile in quanto in primo grado il ricorrente aveva formulato una domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, mentre in sede di appello la domanda era stata estesa anche alla liquidazione dei danni.

Avverso la sentenza il danneggiato aveva proposto ricorso in Cassazione.

Nella sentenza qui commentata, sottolinea la Cassazione, la questione posta dal ricorso è se all’inammissibilità della domanda di liquidazione del danno debba conseguire anche l'inammissibilità del gravame avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di condanna generica, oppure se il giudice d'appello si sarebbe dovuto pronunciare nel merito.

La Suprema Corte premette che l’art. 278 cod. proc. civ. consente la limitazione, in corso di causa, della domanda di condanna specifica al risarcimento del danno in domanda di condanna generica, sia con riserva di chiedere la liquidazione dei danni in un separato giudizio, sia al fine di conseguirne la liquidazione nel corso dello stesso giudizio, previa pronuncia non definitiva sull'an debeatur. Siffatta interpretazione presuppone che si tratti di una domanda unica, che venga ridotta, mentre è inammissibile un ampliamento al quantum debeatur, in corso di causa, della domanda originariamente limitata all'an.

Invero, afferma la Cassazione, l’inammissibilità della domanda non consegue alla sua novità, bensì alla sua modificazione: alla richiesta di un ulteriore accertamento relativo alla quantificazione dei danni.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'oggetto del giudizio sull'an debeatur è costituito dal diritto originario assertivamente leso, dalla lesione avvenuta, ma anche dalla sussistenza del danno, ancorchè quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e, in relazione alla prova, su base di probabilità, mentre resta escluso dall'ambito dei poteri del giudice adito con domanda di condanna generica l'accertamento dei danni in concreto verificatisi.

Conseguentemente, la Cassazione nella sentenza qui commentata, ha enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di azioni di risarcimento del danno, l'inammissibilità della domanda di condanna specifica avanzata per la prima volta in grado di appello non comporta l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza di rigetto della domanda di condanna generica, originariamente proposta; il giudice di secondo grado, pertanto, ha il potere-dovere di pronunciarsi sui motivi d'appello riguardanti siffatto rigetto".

In applicazione di tale principio, l'appello proposto dal danneggiato è stato dichiarato ammissibile nei limiti della domanda di condanna generica, restando inammissibile la domanda di liquidazione dei danni e le parti sono state rimesse dinanzi alla Corte d'Appello.

 

Avvocato Sabrina Cestari

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LaPrevidenza.it, 15/12/2012

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