Risarcimento danni - Ordine di acquisto azioni in borsa - Ritardo nell'esecuzione - Perdita di chance di rivendita delle azioni - Responsabilit- istituto bancario - Configurabilita' - Fattispecie
In caso di inadempimento da parte dell'istituto bancario dell'onere di comunicare l'esecuzione dell'ordine di acquisto delle azioni, la derivatane perdita della possibilita' di rivendere le azioni ad un prezzo maggiore di quello a cui e' avvenuto la vendita, determina una perdita di chance risarcibile in via equitativa.
LaPrevidenza.it, 12/11/2007
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