Lavoro - controversie - Pubblico impiego - Mansioni equivalenti - Contrattazione collettiva - Demansionamento - Non sussiste.
Ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna cayegoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili, e la fonte di valutazione di tale equivalenza è individuata nella contrattazione collettiva. Una volta demandata alla contrattazione collettiva l'identificazione delle mansioni equivalenti, l'Ente datore di lavoro ha diritto di assegnare il dipendente a qualsiasi mansione compresa nella medesima categoria contrattualmenete indivisutata.
LaPrevidenza.it, 12/12/2007
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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