martedì, 20 ottobre 2026

Opposizione ad ordinanza-ingiunzione per omissione contributiva; prova della natura subordinata del rapporto.

scuole private- natura del rapporto di lavoro con gli insegnanti- esclusione della subordinazione

 

Non è necessario ai fini della sussistenza della subordinazione che il potere direttivo si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, ovvero attraverso una vigilanza stringente, appariscente e senza soluzione di continuità.
Sono irrilevanti, difatti, gli eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia e di discrezionalità dei quali il dipendente gode, essendo determinante la continua dedizione funzionale dell’energia lavorativa al risultato produttivo perseguito dal datore di lavoro, postulando, un tale comportamento, l’esistenza ed il riconoscimento di un potere discrezionale e gerarchico (sul punto, tra le tante, Cass. Sez. Lav. 12/3/07, n. 5706, Cass. Sez. Lav. 9/10/06 n. 21646, Cass. Sez. Lav. 18/3/05, n. 5905).
Con riferimento alla particolare tipologia dei rapporti lavorativi oggetto di indagine, ovvero quelli di insegnanti di una scuola privata, va esclusa la configurabilità di un’ipotesi di subordinazione laddove detto rapporto, ancorché di carattere continuativo e svolto in presenza di una serie di vincoli (rispetto dei programmi ministeriali, osservanza di un orario predeterminato, preavviso in caso di assenza) non sia contraddistinto da un puntuale esercizio dei poteri direttivi e disciplinari datoriali, oltre che da forme di articolato inserimento del docente in un quadro organizzativo complessivo, analogo a quello delle scuole pubbliche, sotto il profilo degli obblighi di programmazione formativa e didattica, di valutazione degli studenti, di intrattenimento dei rapporti con i genitori e di partecipazione ai consigli di classe (si veda, tra le tante, Cass. Sez. Lav. 21/5/03, n. 8028).
Parimenti irrilevante, ai fini di una corretta valutazione della natura del rapporto, è il nomen iuris eventualmente impiegato dalle parti al momento dell’insorgenza dello stesso, atteso che l’indagine sulla volontà negoziale delle parti non può essere disgiunta da una verifica del concreto svolgersi della prestazione, suscettibile, quindi, di condurre anche a risultati contrastanti con la formale qualificazione data alla stessa dalle parti (ex multis, Cass. Sez. Lav. 14/2/05, n. 2932).
Invia per email

LaPrevidenza.it, 05/10/2007

Milano Finanza Osservatorio Partner
MAURIZIO DANZA
mini sito

Via Devich 72, 00143, Roma (RM)

Telefono:

0664522748

Cellulare:

3383901238

Professione:

Professore Avvocato

Aree di attività:

Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...

SERGIO BENEDETTO SABETTA
mini sito

Professione:

Avvocato