mercoledì, 21 ottobre 2026

E' necessaria l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto e della documentazione allegata

Lavoro - nullità del ricorso introduttivo di lite

 

Per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata detenninazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga fonnalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto e della documentazione allegata (cfr Cass.25.7.01 n.l0154)
Il processo del lavoro pretende che nella fase introduttiva del giudizio i fatti di causa siano esposti in modo chiaro e specifico, sì da consentire, da una parte, al giudice di avere una compiuta conoscenza del thema decidendum e, dall'altra, al resistente di svolgere tutte le sue eccezioni o difese. Pertanto, la mancata o insufficiente esposizione delle circostanze (art. 414 c.p.c.) sulle quali si fonda la domanda determina la nullità del ricorso per inidoneità dell'atto a raggiungere gli scopi sopra individuati. D'altra parte l'autorità giudiziaria adita non può, nel rispetto del principio di imparzialità e di tutela del contraddittorio sanare detta invalidità, ricercando nell'esercizio del proprio potere di ricerca della verità l'oggetto della lite.
Infatti nel rito del lavoro il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è,
come si è detto, affetto da nullità ai sensi degli art. 414, 164 e 156 c.p.c., sempre che non si tratti di un'omissione fonnale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto; tale nullità tuttavia opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarata prima di ogni valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto, senza che, ai fini dell'integrazione del ricorso, possa essere utilizzata la documentazione allegata allo stesso ma non offerta in comunicazione, e senza che, nella valutazione in ordine alla completezza del ricorso, possa attribuirsi rilievo alla natura ed organizzazione della parte convenuta in giudizio, posto che ciascun convenuto, allo stesso modo, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentano di individuare la pretesa in modo certo in base a quanto risulta dalla domanda giudiziale, e ciò specie nel rito del lavoro, nel quale incombe sullo stesso convenuto, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c., l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della domanda [Cass civ., Sez.lav., 18/1 0/2002,
n.14817; Cass civ., Sez.lav., 01/07/1999, n.6714].
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LaPrevidenza.it, 26/12/2007

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