Atti privatistici della P.A. e provvedimenti ammnistrativi: distinzione
distinzione tra gestione del rapporto di lavoro ed organizzazione produttiva
Sono atti privatistici, e non provvedimenti amministrativi tutti quegli atti che vengano ad incidere direttamente sullo svolgimento del rapporto di lavoro oltre quegli atti attraverso cui si esplica una parte dell'attività organizzativa della PA. (ovvero le determinazioni in punto di organizzazione degli uffici). Ci si misura, invece con provvedimenti amministrativi quando la Pa adotta atti che definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici: individuano gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi,determinano le dotazioni organiche complessive.
Gli atti di gestione del rapporto di lavoro assunti dagli organi preposti alle gcstione con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro sono suscettibili di sindacato da parte del Go negli stessi termini in cui si svolge il sindacato nelle controversie di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati. Pertanto se simili atti devono essere conformi a buona fede e correttezza, agli stessi non può applicarsi la l. 7.8.90, n.241 che è funzionale alla regolamentazione dell'emanazione di provvedimenti autoritari [Cass 18.2.05; Cass.2.4.04 n.6570; Cass.28.7.03 n. 11589; Cass.16.5.03, n.7704].
Ne deriva che,una volta scelto il confine privatistico entro cui perimetrare gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico, non può che rifiutarsi l'emergenza di poteri amministrativi di autotutela,inconcepibili nei confronti di atti di diritto privato. L'autotutela amministrativa, infatti, costituisce pur sempre espressione di un modulo autoritativo considerato che le modificazioni unilaterali di parte datoriale possono essere consentite nei soli casi tipizzati dalle regole, legali o contrattuali, del rapporto (si pensi allo ius variandi ed al potere disciplinare). L'atto di gestione è quindi si suscettibile di modifica o revoca, ma pur sempre nell'esercizio di un potere privato e non di autotutela decisoria amministrativa (senza, perciò che possano riproporsi i limiti procedimentali e sostanziali che contrassegnano detto istituto amministrativo), potendo l'interessato contestare non il potere di modifica
o di ritiro in sé ma solo la legittimità della scelta operata nei suoi confronti.
LaPrevidenza.it, 15/12/2007