lunedì, 19 ottobre 2026

Reddito da società: aumento dell'acconto dell'imposta sul reddito pari a 1,5%

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 30.11.2013

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  FINANZE 

DECRETO 30 novembre 2013 

Attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4  dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e  successive modificazioni. (13A09858)

(GU n.282 del 2-12-2013) 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE 

Visto l'articolo 81, quarto comma della Costituzione;  Visto l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante  disposizioni in materia di copertura finanziaria delle leggi;  Visto, in particolare, il comma 1 della predetta legge il quale  dispone, tra l'altro, che «In attuazione dell'articolo 81, quarto  comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o  maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni  intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende  come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa,  definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo  i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che  eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di  salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di  vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura.»;  Visto anche il comma 12 della citata legge n. 196 del 2009 il  quale, tra l'altro, prevede che «La clausola di salvaguardia di cui  al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le  misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con  esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o  siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria.»;  Visto il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124, e successive modifiche, il quale stabilisce che «Il Ministero  dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate  di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio  emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli  obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il  Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da  emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura  degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi  d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015,  delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16  dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei  predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle  minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento  degli acconti.»;  Visto il comma 20 dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno  2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; 

Considerato che dal monitoraggio effettuato le entrate derivanti  dalla definizione agevolata dei giudizi di responsabilita'  amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi, risultano  introitate sull'apposita contabilita' speciale di tesoreria per  l'importo di circa 340 milioni, a fronte della prevista somma di  600 milioni di euro; 

Considerato che l'ammontare delle maggiori entrate per Imposta sul  valore aggiunto attribuibili al pagamento dei debiti pregressi delle  P.A. che potra' essere incassato nel corrente anno, tenuto conto dei  tempi di pagamento dei debiti pregressi e delle modalita' di  riversamento della relativa IVA, e' pari a circa 540 milioni di euro,  a fronte dei previsti 925 milioni di euro; 

Considerato, quindi, che le previsioni di cui al comma 3  dell'articolo 15 del predetto decreto-legge n. 102 del 2013  convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 non  risultano realizzate per un importo di 645 milioni di euro;  Vista la necessita' di attivare la clausola di salvaguardia  prevista al comma 4 dell'articolo 15 del predetto decreto-legge n.  102 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre  2013, n. 124 e successive modifiche. 

Decreta: 

Art. 1 

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il  successivo, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  societa', come fissata dalle disposizioni legislative vigenti, e'  aumentata di 1,5 punti percentuali. 

2. Fermo restando quanto previsto, in materia di aumento delle  aliquote dell'accisa, dall'articolo 61, comma 1, lett. e), del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 31  dicembre 2014, e' disposto l'ulteriore aumento, a decorrere dal 1°  gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell'aliquota dell'accisa  sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota  dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I  del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e  amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori  entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e  17,8 milioni di euro per l'anno 2016; il provvedimento e' efficace  dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana. 

Roma, 30 novembre 2013  Il Ministro: Saccomanni

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LaPrevidenza.it, 04/12/2013

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