Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Decreto 8.10.2012 - G.U. n.17 del 21-1-2013
Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle seguenti condizioni indicate dal comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) lettera a) del citato art. 22, comma 1: lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, con raggiungimento dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991;
b) lettera b) del citato art. 22, comma 1: lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Il diritto di accesso degli interessati ai predetti fondi deve essere stato previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, e fermo restando che tali lavoratori restano a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di età;
c) lettera c) del citato art. 22, comma 1: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 che devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decretolegge; i lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge.....
LaPrevidenza.it, 22/01/2013
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