martedì, 20 ottobre 2026

Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. Il testo pubblicato in gazzetta

Decreto Legge 12.9.2013 n. 104 - GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013

 

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.  (13G00147)

(GU n.214 del 12-9-2013)


CAPO I  Disposizioni per gli studenti e per le famiglie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza, per l'avvio  dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli  studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a  rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela  della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad  arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare  il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e  musicale e a semplificare le procedure nelle universita' e negli enti  di ricerca;  VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del 9 settembre 2013;  SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;  EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Welfare dello studente)

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei piu' alti livelli  negli studi nonche' il conseguimento del pieno successo formativo,  incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la  frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la  spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di  contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie  di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.  2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla  base di requisiti inerenti a:  a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del  profitto conseguito nel percorso formativo;  b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;  c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della  situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero  degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la  tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi.  nonche' le modalita' di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei  successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per  l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la  natura e l'entita' dei benefici, le modalita' per la presentazione  delle domande, anche in via telematica, nonche' i criteri per la  formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base  delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.  4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al  comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei  limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di  stabilita' interno delle regioni.

  Art. 2

(Diritto allo studio)

1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il  diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo  statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'  incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.  2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al  comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei  limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai  limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.

  Art. 3

(Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e  coreutica)

1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le  Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre  1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno  accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. Il bando  stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle  risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione delle  domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni  e per la valutazione dei candidati.  2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla  base dei seguenti criteri:  a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente  individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica  equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;  b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate  mediante autocertificazione;  c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica  della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte.  3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle  risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto  legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria  e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il  30 novembre 2013.  4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6  milioni per l'anno 2014.

  Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma  1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e'  esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni  scolastiche statali e paritarie.".  2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali  chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le  sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli  istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per  l'impiego e i centri di formazione professionale.  3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette  elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni  amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11  novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.  4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal  comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono  versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere  successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute,  per il potenziamento dell'attivita' di monitoraggio sugli effetti  derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonche' per la  realizzazione di attivita' informative finalizzate alla prevenzione  del rischio di induzione al tabagismo.  5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti  ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione  alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del  Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono  definite le modalita' per l'attuazione del presente comma. Dal  presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della finanza pubblica.

  Art. 5

(Potenziamento dell'offerta formativa)

1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa  negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo  adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico  2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti  del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono  integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di  insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia  gia' previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine e' autorizzata  la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9  milioni a decorrere dall'anno 2015.  2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della  scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con  particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fermo restando  quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio  2004, n. 42, e ferma restando la possibilita-di concludere  convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in  materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti  didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e  culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono  partecipare le universita', le accademie di belle arti e le  istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo  l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione  mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti  da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o  privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la  diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non puo'  essere finanziato piu' di un progetto per ogni museo. I criteri e le  modalita' di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un  congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul  territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il concorso e' bandito  entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti  delle universita', delle accademie di belle arti o delle istituzioni  scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono  riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei,  l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione  di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di  materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere  tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri  diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.  3. Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma  2, la spesa di euro 3 milioni.  4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il  comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno  scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 e'  espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla  costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche  statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano  materiali innovativi, necessari a connotare l'attivita' didattica  laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca individua con  proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali  e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte  di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».

  Art. 6

(Riduzione del costo dei libri scolastici)

1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi  contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere";  b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate  le seguenti modificazioni:  1) all'articolo 15, comma 1, le parole: "nell'adozione" sono  sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione";  2) all'articolo 15, comma i, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio  dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o  monografico.";  3) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere  del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti  tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.".  2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici  e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi  tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna  direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma  complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni  nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di  testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da  concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di  primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore  della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo  31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le  risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri  per la concessione dei libri agli stessi.  3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da  parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti,  purche' conformi alle Indicazioni nazionali.

Art. 7

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica,  particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione  dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 e' avviato in via  sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra  l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per  gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria.  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle  competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni  innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti  al rischio di abbandono scolastico, nonche' i criteri di selezione  delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il  medesimo decreto sono defmite altresi' le modalita' di assegnazione  delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di  associazioni e fondazioni private senza scopo di-lucro- tra -le cui  finalita-statutarie-rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione  giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le modalita' di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati  del Programma.  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e per quelle di cui  all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro  11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito  di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalita'  coerenti.

  Art. 8

(Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di  secondo grado)

1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di  studio e di favorire la conoscenza delle opportunita' e degli sbocchi  occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di  secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste  dalla "Garanzia giovani", a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014,  al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.  Le attivita' inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra  le attivita' funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano  l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attivita' ulteriori, che  eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il  Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in  materia di contrattazione collettiva.";  b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: "che intendano fornire"  fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "camere  di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro  apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di  bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di  pluralismo; concorrenza e trasparenza.";  c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "nell'ultimo anno" sono  sostituite dalle seguenti: "negli ultimi due anni";  d) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis.  Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle  istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di  orientamento poste in essere.".  2. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  14 gennaio 2008, n. 21, e' autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni  per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale  contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle  attivita', oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito  di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e  internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per  iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie  di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle  istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti  interessati.

  Art. 9

(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio  o per formazione)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998.  n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un  corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva  la verifica annuale di profitto;".  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento  adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica  a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore  delle predette norme regolamentari di adeguamento.  3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori  oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II  Disposizioni per le scuole

Art. 10

(Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,  messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di  proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonche'  costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la  programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono  essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa  con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui  trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la  Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del  Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti  autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono  stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la  durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le  modalita' di attuazione della presente disposizione e del successivo  comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze di concerto con-il Ministro- dell'istruzione e della ricerca  e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni,  finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono  esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni per  l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.  3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni  scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale e coreutica e alle universita', fermo restando quanto gia'  previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla  medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive  modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e  delle universita'", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono  inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente  comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Art. 11

(Wireless nelle scuole)

 


1. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di  euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni  scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la  realizzazione e la fruizione della connettivita' wireless per  l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti  digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in  proporzione al numero di edifici scolastici.

  Art. 12

(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle  istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici,  all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le seguenti modificazioni:  a) al comma 5 la parola "Alle" e' sostituita da "Negli anni  scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle";  b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'anno scolastico  2012-2013" sono sostituite dalle parole "Negli anni scolastici  2012-2013 e 2013-2014";  dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: "5-ter. I criteri per  l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di  dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e  amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi  5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su  proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.  Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e' adottato  l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui  ai commi 5 e 5-bis.".  2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica.  3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1,  della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni  pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165.

  Art. 13

(Integrazione delle anagrafi degli studenti)

1. Al fine di realizzare la piena e immediata operativita' e  l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto  legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014  le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli  studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli  studenti.  2. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e  di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di  coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del  decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del  Garante per la protezione dei dati personali.  3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 14

(Istituti tecnici superiori)

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9  febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione"  fino alla fine del periodo.  2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori  oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al  funzionamento degli istituti tecnici superiori.

  Art. 15

(Personale scolastico)

1. Per garantire continuita' nell'erogazione del servizio  scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di  certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a  una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia  contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza  finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica  amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi  programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse  rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, e'  definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di  personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto  conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative  cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di  riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma  414. della legge 24 dicembre 2007, n 244. Il piano e' annualmente  verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si  dovessero rendere necessarie. fermo restando il regime autorizzatorio  in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della  legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.  2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno agli alunni con  disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,  n. 244, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La predetta  percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e  2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento  e al novanta per cento ed e' pari al cento per cento a decorrere  dall'anno scolastico 2015/2016".  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e' autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad  assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti  vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,  comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la  procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della  legge 27 dicembre 1997, n. 449.  4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:  1) il comma 13 e' abrogato;  2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14"  sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";  3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti commi  13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14";  N il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  e' abrogato.  5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente  della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le  commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono  integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da  un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.  6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al  1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per  motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in  corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi  da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente  assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla  dichiarazione di inidoneita', della qualifica di assistente  amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi  di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione  obbligatoria della mobilita' intercompartimentale in ambito  provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di  organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali previste dalla  legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento  stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi  miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che  alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e' gia'  stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per  motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto a nuova  visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate  secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione  dell'inidoneita'. In esito a detta visita. ove la dichiarazione di  inidoneita' non sia confermata, il personale interessato torna a  svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata  la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6 del  presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6  decorrono dalla data di conferma della inidoneita'. Il suddetto  personale puo' comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova  visita, l'applicazione del comma 6.  8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai  commi 6 e 7, operati in deroga alle facolta' assunzionali, con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite  alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.  Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca  comunica, con cadenza trimestrale. al Ministero dell'economia e delle  finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica le unita' trasferite e le relative risorse anche ai fini  dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.  9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del  decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico  2013-2014 al relativo personale e' consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso  di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni di esubero nella  relativa provincia.  10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle  disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del  Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

 

Art. 16

(Formazione del personale scolastico)

1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica,  particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione  sono meno soddisfacenti ed e' maggiore il rischio socio-educativo, e  potenziare le capacita' organizzative del personale scolastico, per  l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle  risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e  internazionali, per attivita' di formazione obbligatoria del  personale scolastico con particolare riferimento:  a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun  alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo,  in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni  sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la  valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione  (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa,  risultano inferiori alla media nazionale;  b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio  socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati:  c) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione dei  sistemi scolastici;  d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di  digitalizzazione e di innovazione tecnologica;  e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni  scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione  delle attivita' formative di cui al comma 1, anche attraverso  convenzioni con le universita' statali e non statali, da individuare  nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.  3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale  docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le  attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e  delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  sono definite le modalita' per l'accesso gratuito del suddetto  personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico,  storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per  l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal  fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni  e le attivita' culturali un Fondo per il recupero delle minori  entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola,  con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a  titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo.  Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le  modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti  oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.

 


Art. 17

(Dirigenti scolastici)

1. Al fine di garantire continuita' e uniformita' a livello  nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:  "Art. 29  Reclutamento dei dirigenti scolastici  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante  corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale  dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per  tutti i posti vacanti, il cui numero e' comunicato dal Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla  Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero  dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime  autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma  3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive  modificazioni. Al corso concorso-possono essere ammessi candidati in  numero- superiore-a quello dei posti, secondo una percentuale massima  del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo  periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare  il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed  educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che  abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio  effettivo di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un  contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura  concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e  comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che  superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la  valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola  nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi  didattici compatibili con l'attivita' didattica dei partecipanti, con  eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e  alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la  pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro  dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di  svolgimento delle procedure concorsuali. la durata del corso e le  forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.".  2. Il decreto di cui all'articolo 29. comma 1, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente  comma 1, e' adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto.  3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento  e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite  alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di  spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.  4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296 e' abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti  scolastici gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente  decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618  dell'articolo 1 della citata legge.  5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo  459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a  far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per  il solo armo scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei  concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con  decreto direttoriale 13 luglio 2011. pubblicato nella Gazzetta  ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si e'  ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per  un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto  decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorita' per le  istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle  situate nelle aree caratterizzate da specificita' linguistiche, i  docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la  propria attivita' d'insegnamento presso istituzioni scolastiche  autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo  indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui  all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma  conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra  istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione  all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti  dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.  6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari  presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento,  conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla  conclusione, nella relativa regione della procedura concorsuale per  i1 reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto  direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale,  4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta  con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale, 4a serie speciale. n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina  in corso d'anno, ove possibile. dei vincitori di concorso, nel limite  delle assunzioni gia' autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle  predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a  tempo indeterminato.  7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si  procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata e'  individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla  relativa spesa si da' copertura a valere sulle facolta' assunzionali  relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni gia'  autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte  sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di  risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e  delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le  necessarie variazioni di bilancio.  8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il  reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento  giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione  delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore  alle 300 unita', la composizione della commissione puo' prevedere  l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri  componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a  ciascuna delle quali e' preposto un presidente aggiunto ed e'  assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione  cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di  rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non puo'  comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A  tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di  euro 400.000 nel 2014.

  Art. 18

(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione)

1. Per le necessita' di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies,  lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad  assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145  posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5  febbraio 2008, n. 10 - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami", in  aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'articolo 3. comma 102,  della legge 24 dicembre 2007. n. 244, a decorrere dal 2014. Al  relativo onere, pari ad euro 8.1 milioni a decorrere dall'anno 2014,  si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma  2.  2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997. n. 425,  le parole da ", provinciale" fino a "interregionale." sono sostituite  da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di  cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e'  ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Art. 19

(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico  2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo  270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il  ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,  comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime  autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,  n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del  decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni,  dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie  nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di  insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.  2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico  2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni  dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia  maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento,  possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle  more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma-7  lettera e). della legge -21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura  di posti che risultino vacanti e disponibili. in subordine agli  incarichi di cui al comma 1.  3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli  organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge  21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di  cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite. con incarico  deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area  "Elevata professionalita'" del comparto Afam in possesso di laurea  magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da  ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo  equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione  di comando o in aspettativa, a valere sulle facolta' assunzionali di  cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori  oneri a carico della fmanza pubblica.  4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti  superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del  sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'  autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di  euro.  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4,  sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono  conto della spesa storica di ciascun istituto.

CAPO III  Altre disposizioni

Art. 20

(Corsi di laurea ad accesso programmato)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e'  abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008  non e' applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari gia'  indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del  presente decreto.

  Art. 21

(Formazione specialistica dei medici)

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto  1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle  seguenti: «della commissione»;  b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «all'esito delle  prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i  vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di  graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo  757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».  2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto  1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole "ed e'  determinato annualmente" sono sostituite dalle seguenti: "e, a  partire dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre  anni,".

Art. 22

(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286, sono apportate le seguenti modifiche:  a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti  dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del  sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con  decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca formulata sulla  base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione,  che rimane valido per un anno. La durata del mandato dei suddetti  componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di  componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni.»;
b) alla lettera b) le parole "la nomina e la durata in carica" sono  sostituite dalle seguenti: "i requisiti e le modalita' di nomina".  2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la  nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di  valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino  alla nomina del nuovo comitato di selezione e' utilizzato l'elenco di  persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del  Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla  data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del  Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in  vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo  6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76  del 2010.  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.  213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I nominativi  proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno  dalla formulazione della proposta".  4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le  nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre  2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del presente  decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un  nuovo comitato di selezione.

Art. 23

(Finanziamento degli enti di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  la parola "anche" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero di progetti  finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli  studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di  funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o  del Fondo di finanziamento ordinario delle universita', fatta  eccezione per quelli".  2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,  e' sostituito dal seguente:  "Art. 4

Finanziamento degli enti di ricerca

1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca  finanziati dal Ministero. di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' effettuata sulla base della  programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e  considerando la specifica missione dell'ente nonche' tenendo conto,  per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del  fondo e soggetta ad incrementi annuali, della valutazione della  qualita' della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di  specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.  I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono  disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del  Ministro.  1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo  ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalita' e  che non possono essere piu' utilizzate per tali scopi, previa  motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono  essere destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla  programmazione degli enti.".


Art. 24

(Personale degli enti di ricerca)

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di  protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e  la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto  nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e' autorizzato ad  assumere, nel quinquennio 20142018, complessive 200 unita' di  personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in  scaglioni annuali di 40 unita' di personale, nel limite di una  maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, 4  milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno  2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018.  2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le  variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai  sensi dell'articolo 5. comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre  2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole del  Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la  pubblica amministrazione e la semplificazione. entro sessanta giorni  dall'entrata in vigore del presente decreto.  3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario  annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV),  determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo  1, comma 116, e' incrementato degli oneri derivanti dal comma 1.  4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo comma 1, del decreto  legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono procedere al  reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti  delle facolta' assunzionali, senza il previo espletamento delle  procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001. n. 165.

  Art. 25

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico  delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla  produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e  amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai  prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:  a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;  b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;  c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.  2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di  accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8  agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3  del presente articolo.  3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative  concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative  sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le  aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono  determinate nelle seguenti misure:  a) a decorrere dal l° gennaio 2014:  birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;  prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;  alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:  birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;  prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;  alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro."

Art. 26

(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo  2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati  all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita'  direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli  adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti  dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse  ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e  catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".  2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e  catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni  vigenti anteriormente al l ° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.  3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e,  in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o  emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per  le scritture private autenticate a partire da tale data, per le  scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la  registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di  trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le  domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

  Art. 27

(Norme finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementata  di 3 milioni di curo per l'anno 2014, di 50 milioni di curo per  l'anno 2015 e di 15 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.  2, Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1  e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16,  commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal  comma 1 deI presente articolo, pari a 13 milioni di curo per l'anno  2013, a 326,256 milioni di curo per l'anno 2014, a 450,094 milioni di  curo per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di curo per l'anno 2016, a  473,545 milioni di curo per l'anno 2017 e 475,545 milioni di curo a  decorrere dall'anno 2019, si provvede:  a) quanto a 13 milioni di curo per l'anno 2013, a 315,539 milioni di  curo per l'anno 2014, a 411,226 milioni di curo per l'anno 2015 e  a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante  corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  derivanti dagli articoli 25 e 26;  b) quanto a 8,717 milioni di curo per l'anno 2014, a 34,868 milioni  di curo per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere  dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. o)  quanto a 1 milione di curo a decorrere dall'anno 2014, mediante  corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte  corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo  studio" della missione "Istruzione scolastica";  d) quanto a euro i milione curo a decorrere dall'anno 2014 mediante  corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia  e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo  1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n, 311, iscritti nel  programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione  universitaria";  e) quanto a curo 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015, mediante  corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte  corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, programma "Sistema  universitario e formazione post-universitaria" della missione  "Istruzione universitaria";  f) quanto a 0,6 milioni di curo per l'anno 2015, a 2,6 milioni di  curo per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a  6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondete  riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica  e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27  dicembre 2006, n. 296.  3, Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,

  Art. 28

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.

Dato a Roma, addi' 12 settembre 2013

NAPOLITANO

  Letta, Presidente del Consiglio dei  ministri

Carrozza, Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca

Saccomanni, Ministro dell'economia e  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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LaPrevidenza.it, 13/09/2013

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