martedì, 20 ottobre 2026

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione

Decreto Legge 15 ottobre 2013, n. 120

 

DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in  materia di immigrazione. (13G00164)

(GU n.242 del 15-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 70)

Vigente al: 15-10-2013



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, considerata la  particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate al  riequilibrio della finanza pubblica in conformita' ai parametri  fissati dall'Unione europea, nonche' di introdurre ulteriori misure  in materia di finanza locale;  Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di  intervenire in materia di immigrazione;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del 9 ottobre 2013;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del  Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e  del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 

Emana  il seguente decreto-legge: 

Art. 1  Disposizioni in materia di immigrazione  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto  periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di  20 milioni di euro per l'anno 2013.  2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse  all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e'  istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo  stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro  190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione e' effettuata con  decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro  dell'economia e delle finanze.  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio  possono esserlo in quello successivo.  4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di euro  nell'anno 2013, si provvede:  a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli  introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25  luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato,  che resta acquisita al bilancio medesimo;  b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata  del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate  in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio  2012, n. 109;  c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione  del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29  dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del  Ministero dell'interno.

Art. 2  Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali 

1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarieta'  comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre  2012, n. 228, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del  medesimo comma 380, e' riconosciuto un contributo per un importo  complessivo di 120 milioni di euro, ripartito tra i comuni nella  misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto. 

2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del  comma 1 non e' considerato tra le entrate finali di cui all'articolo  31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini  del patto di stabilita' interno 2013. 

3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 120  milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni di  euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per  assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro, mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per  la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise. 

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in termini di  minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a euro  1.000.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante  corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

5. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono  apportate le seguenti modifiche:  a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  «2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013  le percentuali da applicare alla media della spesa corrente  registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta dai certificati  di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento,  per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per  cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000  abitanti a 12,81 per cento.  2-ter. Nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in  coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno  essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere sul patto di  stabilita' interno, per incentivare gli investimenti.»;  b) al comma 5 le parole "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle  seguenti "Per gli anni 2013 e 2014". 

6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013  alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo  biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma  operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti  Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005,  sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7  maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo  esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito  derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'  consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la  destinazione del relativo gettito a finalita' extrasanitarie, in  misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario  regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che  presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo  sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle  coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito  derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'  consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la  destinazione del relativo gettito a finalita' extrasanitarie, in  misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario  regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo  sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o  destinazione a finalita' extrasanitarie sono consentite previa  verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma  operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando  l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote  dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti  disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso  di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma  86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di  quello programmato e coperto.». 

7. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con  modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  "La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,  unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data  del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo 2014, con le  medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per  il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data  successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e,  comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.";  b) all'articolo 1, dopo il comma 10, e' inserito il seguente:  "10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di  liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e  9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e sulla dotazione per il  2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonche' ai fini  dell'erogazione delle risorse gia' assegnate con decreto del  Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non  ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori  bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data  del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data  successiva.";  c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti  i seguenti:  "All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti  elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di  altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o  amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata  estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente  locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale  certificazione alla Regione dell'avvenuto pagamento dei rispettivi  debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili ,  entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla  Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro 30 giorni  dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi  Sulla base delle certificazioni di cui al periodo precedente,  ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro i successivi 15  giorni, al Tavolo di cui al comma 4 un'unica comunicazione  dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche  amministrazioni interessate, dei propri debiti a fronte dei  corrispondenti crediti verso la Regione. Il mancato adempimento da  parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche  amministrazioni alle disposizioni di cui al quarto e al quinto  periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta  responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli  21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni.". 

8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102, il termine del 15 ottobre 2013, e' prorogato al 4 novembre 2013  e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello  delibera in camera di consiglio e' ridotto a 7 giorni.

Art. 3  Disposizioni finanziarie 

1. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli  obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche  amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno  2013 le disponibilita' di competenza e di cassa relative alle spese  del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per  ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B  tali da assicurare complessivamente un miglioramento  dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 590  milioni di euro per il medesimo anno.  2. Le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti  costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano  escluse dalle citate limitazioni le spese iscritte negli stati di  previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'  le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione"  e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed  alla realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo  svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Per effettive,  motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni  interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti  di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti  sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, restando  precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per  finanziare spese correnti.  3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al comma  1 e' sospesa per l'anno 2013 la facolta' di cui all'articolo 6, comma  14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di  fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del  comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249 milioni  di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti  finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni di bilancio.  5. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul  fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui  all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del  bilancio dello Stato per l'anno medesimo.  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in  attuazione del presente decreto.

Art. 4  Entrata in vigore  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare. 

Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2013 

NAPOLITANO 

Letta, Presidente del Consiglio dei  ministri  Alfano, Ministro dell'interno  Saccomanni, Ministro dell'economia e  delle finanze  Delrio, Ministro per gli affari regionali  e le autonomie 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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LaPrevidenza.it, 18/10/2013

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