martedì, 20 ottobre 2026

Attuazione della trasparenza di cui al Dlgs. 33/2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, Circolare 19.7.2013 n. 2 - GU n.214 del 12-9-2013

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA  FUNZIONE PUBBLICA 

CIRCOLARE 19 luglio 2013, n. 2/2013 

Decreto legislativo n. 33 del 2013 - Attuazione della trasparenza.  (13A07442)

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs.  n. 165 del 2001  Agli enti pubblici economici  Alle autorita' amministrative indipendenti  Alle societa' a partecipazione pubblica e agli altri enti di diritto  privato in controllo pubblico  Si porta all'attenzione di tutte le amministrazioni e degli enti  destinatari in indirizzo che il 20 aprile 2013 e' entrato in vigore  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 331 (1) , recante «Riordino  della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni», approvato dal Governo in attuazione dei principi e  dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge 6  novembre 2012, n. 190.  L'obiettivo perseguito con l'approvazione del decreto e' quello di  rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura  fondamentale per la prevenzione della corruzione, e riordinare in un  unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di  obblighi di trasparenza e pubblicita' a carico delle pubbliche  amministrazioni, standardizzando le modalita' attuative della  pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale.  L'attuazione della trasparenza rappresenta inoltre un'opportunita'  per i dirigenti e i funzionari pubblici in quanto consente di  evidenziare il corretto agire amministrativo alimentando per tal via  la fiducia dei cittadini nell'amministrazione.  Gli obblighi di pubblicazione sono rafforzati da un articolato  sistema sanzionatorio che riguarda le persone fisiche inadempienti,  gli enti e gli altri organismi destinatari e, in taluni casi,  colpisce l'atto da pubblicare stabilendone l'inefficacia. 

 

1.1 Il diritto di accesso civico


I cittadini sono attori fondamentali ai quali il decreto riconosce  un ruolo attivo per contribuire al cambiamento organizzativo sotteso  a tutta la nuova normativa in materia di prevenzione della  corruzione. Con lo strumento dell'accesso civico, disciplinato  all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, chiunque  puo' vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul  corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma  soprattutto sulle finalita' e le modalita' di utilizzo delle risorse  pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti  destinatari delle norme.  Con l'accesso civico chiunque ha il «potere» di controllare  democraticamente la conformita' dell'attivita' dell'amministrazione  determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che  ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione,  soprattutto nelle aree piu' sensibili al rischio corruzione, cosi'  come individuate dalla legge n. 190 del 2012.  E' opportuno precisare che anche le societa' sono legittimate a  segnalare eventuali inadempimenti. Esse possono essere interessate ad  una serie di informazioni, diverse da quelle del comune cittadino, ma  utili per l'esercizio della propria attivita'. Si pensi, ad esempio,  alla pubblicazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori, alla  pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni, dei procedimenti di  gara, degli accordi di accreditamento al Servizio sanitario nazionale  delle cliniche private, ecc.  Con l'introduzione dell'accesso civico, il legislatore ha inteso  ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241 del 1990 sotto un  duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono  rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente.  E' opportuno, comunque, evidenziare che l'accesso civico non  sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 241:  quest'ultimo, infatti, e' uno strumento finalizzato a proteggere  interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono  portatori di un «interesse diretto, concreto e attuale,  corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata  al documento al quale e' chiesto l'accesso» (art. 22, comma 1, lett.  b) della legge n. 241 del 1990) e si esercita con la visione o  l'estrazione di copia di documenti amministrativi. Diversamente,  l'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e  riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del decreto  legislativo n. 33 e delle altre disposizioni vigenti le pubbliche  amministrazioni devono pubblicare.  Le richieste di accesso civico devono essere inoltrate al  responsabile della trasparenza che, di norma, coincide con il  responsabile della prevenzione della corruzione, fermo restando  l'obbligo a carico dei dirigenti responsabili degli uffici  dell'amministrazione di assicurare il tempestivo e regolare flusso  delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini  stabiliti dal decreto.  E' necessario, altresi', prevedere la nomina di un soggetto che  sostituisca il «responsabile» inadempiente da individuare secondo le  modalita' indicate dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del  1990. Si segnala in proposito che, nel caso di mancata individuazione  espressa, opera la previsione legale suppletiva per cui il potere  sostitutivo si considera attribuito «al dirigente generale o, in  mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al  funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.»

1.2 I destinatari degli obblighi di pubblicazione 

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del  decreto, l'art. 11, comma 1, individua come destinatarie le  amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  n. 165 del 2001.  Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a  quelle dalle stesse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. le  disposizioni si applicano «limitatamente alle attivita' di pubblico  interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»  (art. 1, comma 34 della legge n. 190 del 2012; art. 11, comma 2, del  decreto legislativo n. 33 del 2013). Analogamente per gli enti  pubblici non economici, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma  34, della legge n. 190 del 2012.  «Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione  provvedono (...) secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti»  (art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013).  Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 61, della legge n. 190  del 2012, gli adempimenti attuativi per le regioni e gli enti locali,  nonche' per gli enti pubblici e i soggetti di diritto privato  sottoposti al loro controllo sono definiti attraverso intese in sede  di Conferenza unificata. Lo scorso 3 luglio sono stati avviati i  lavori in sede tecnica per il raggiungimento delle intese, ferma  restando l'efficacia generale del provvedimento dalla sua entrata in  vigore. 

 

1.3 Gli adempimenti 

Qualita' delle informazioni, decorrenza e durata dell'obbligo di  pubblicazione  Gli obblighi di trasparenza previsti nel decreto, salvo i casi in  cui le disposizioni abbiano previsto specifici termini, divengono  efficaci al momento della sua entrata in vigore (20 aprile 2013) e  l'applicazione delle norme non deve attendere l'adozione del decreto  interministeriale di cui all'art. 1, comma 31, della legge n. 190,  che potra' eventualmente intervenire per introdurre disposizioni di  dettaglio e di raccordo, ne' dei decreti previsti dall'art. 48, comma  3, del decreto legislativo n. 33 del 2013. Infatti, il decreto  legislativo n. 33 gia' contiene indicazioni di fonte primaria circa  le modalita' di pubblicazione dei documenti e delle informazioni  rilevanti, nonche' circa i dati da pubblicare per le varie aree di  attivita'. Pertanto, ferme restando eventuali previsioni specifiche  che potranno essere contenute nella fonte regolamentare, le  prescrizioni di trasparenza sono immediatamente precettive secondo  quanto previsto nell'allegato A al decreto, il quale costituisce lo  schema che va doverosamente seguito per realizzare la pubblicita' in  senso giuridico e non solo fenomenologico.  Il decreto legislativo n. 33 del 2013 obbliga le pubbliche  amministrazioni e gli enti, come indicati nel precedente paragrafo, a  predisporre sul proprio sito web una sezione «Amministrazione  trasparente» nella quale pubblicare tutti i dati e le informazioni  concernenti l'organizzazione e l'attivita' e le modalita' per la sua  realizzazione (art. 2) secondo modelli standardizzati.  Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione,  comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere  riutilizzate.  I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati  periodicamente, ai sensi delle disposizioni del decreto in esame. La  pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e  comunque finche' perdurano gli effetti degli atti (artt. 6-7 e 8).  Si richiama l'attenzione sugli obblighi di pubblicazione  riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico; in  particolare, l'art. 14 prevede la pubblicazione sul sito internet  dell'atto di nomina o di proclamazione, del curriculum, dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e delle  informazioni patrimoniali, quali la proprieta' di immobili e di beni  mobili registrati, il possesso di azioni, la dichiarazione dei  redditi, gli eventuali incarichi di amministratore o sindaco di  societa' ecc.  Quest'ultima tipologia di obblighi si estende al coniuge non  separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano. In caso di mancato consenso, ne deve essere data  evidenza.  Limiti alla trasparenza  Come pure evidenziato dall'art. 1, comma 15, della legge n. 190 del  2012, l'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso  contemperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela  della riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione le  amministrazioni e gli altri soggetti obbligati debbono assicurarsi  che siano adottate tutte le cautele necessarie per evitare  un'indebita diffusione di dati personali, che comporta un trattamento  illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la  protezione dei dati personali per ogni caso di dubbio. In  particolare, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 11  del decreto legislativo n. 196 del 2003, che enuncia i principi di  non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e dagli artt. 4, commi  3-6, e 26, comma 4, del decreto legislativo n. 33 del 2013, che  contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati  personali.  Si rammenta che per il trattamento illecito di dati personali la  legge prevede l'obbligo del risarcimento del danno, anche non  patrimoniale (art. 15 decreto legislativo n. 196 del 2003),  l'applicazione di sanzioni amministrative (Titolo III, Capo I, del  decreto legislativo n. 196 del 2003) e la responsabilita' penale  (Titolo III, Capo II, del decreto legislativo n. 196 del 2003).  Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (P.T.T.I.)  Il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha, in parte, modificato la  disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'  (P.T.T.I.) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009,  confermando l'obbligo di adozione del Programma a carico delle  pubbliche amministrazioni destinatarie dell'adempimento (art. 10).  Con delibera n. 50 del 4 luglio 2013 (pubblicata sul sito  istituzionale l'11 luglio 2013), la CIVIT ha approvato «Le linee  guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza  e l'integrita' 2014- 2016».  Il P.T.T.I. definisce le modalita' di attuazione degli obblighi di  trasparenza ed e' strettamente correlato al Piano triennale di  prevenzione della corruzione, P.T.P.C., del quale «di norma»  costituisce una sezione. Proprio per rafforzare tale collegamento in  sede di proposta di Piano nazionale anticorruzione, trasmessa dal  Dipartimento della funzione pubblica alla C.I.V.I.T., e' stato  previsto che entrambi i Piani siano adottati entro il 31 gennaio  2014. I Piani debbono poi essere aggiornati annualmente entro il 31  gennaio.  Gli obiettivi del P.T.T.I. devono essere inoltre coordinati con gli  obiettivi programmati per la valutazione della performance. La CIVIT  gia' nella «Delibera n. 6/2013» al par. 3.1., lett. b), ha richiamato  l'attenzione delle amministrazioni sull'opportunita' di garantire una  integrazione di questi strumenti, esigenza confermata e rafforzata  dalla previsione normativa di cui al citato art. 10, comma 3, del  decreto legislativo n. 33 del 2013. 

 

1.4 Soggetti che vigilano sull'attuazione delle disposizioni 

a) Responsabile della trasparenza: ha il compito di:  provvedere all'aggiornamento del P.T.T.I;  controllare il corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;  segnalare all'organo di indirizzo politico, all'O.I.V.,  all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi,  all'U.P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi  di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento  disciplinare e delle altre forme di responsabilita';  controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso  civico (art. 43).  b) Gli Organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.): verificano  la coerenza tra il P.T.T.I. e il P.P. valutando anche l'adeguatezza  degli indicatori utilizzati (art. 44). Essi utilizzano i dati e le  informazioni relative agli obblighi di trasparenza anche per la  valutazione della performance organizzativa ed individuale del  responsabile e dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati  (art. 44).  c) La CIVIT: in qualita' di Autorita' nazionale anticorruzione  vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione  attraverso la richiesta di informazioni ai responsabili della  trasparenza e agli O.I.V, ordina la pubblicazione dei dati omessi e  segnalare gli inadempimenti agli uffici di disciplina, ai vertici  politici e alla Corte dei conti per l'eventuale responsabilita'  erariale (art. 45).  d) Il Dipartimento della funzione pubblica: effettua il  monitoraggio finalizzato all'implementazione della strategia di  prevenzione della corruzione e supporta le amministrazioni  nell'organizzazione degli adempimenti di trasparenza.  e) L'A.V.C.P.: con riferimento alle procedure di appalto, riceve  dalle amministrazioni i dati e le informazioni, di cui all'art. 1,  comma 32, della legge n. 190 del 2012, informazioni che devono essere  pubblicate anche sul sito istituzionale dell'amministrazione, per  sottoporle a controllo ai fini della relazione alla Corte dei conti  (Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 - rif.). 

 

1.5 La «Bussola della trasparenza» 

Come detto, con il decreto legislativo n. 33 del 2013 e' stata  rivista la sezione dedicata alla trasparenza che deve essere presente  sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione, «Amministrazione  trasparente». Questa modifica ha comportato una rivisitazione dello  strumento della «Bussola della trasparenza».  Il Dipartimento della funzione pubblica, anche alla luce della  delibera della Autorita' nazionale anticorruzione n. 50 del 2013, sta  adeguando gli indicatori di verifica, tenendo conto degli ambiti  soggettivi di applicazione degli obblighi di pubblicazione.  La Bussola della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) e' uno  strumento on-line aperto a tutti (persone fisiche, imprese e  amministrazioni) che fornisce funzionalita' di verifica e  monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzionali. E'  un'iniziativa in linea con i principi dell'open government che mira a  rafforzare la trasparenza e l'accountability delle amministrazioni  nonche' la collaborazione e partecipazione del cittadino al processo  di trasparenza. Il principale obiettivo e' quello di accompagnare le  amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei  cittadini, in un processo di ottimizzazione della qualita' delle  informazioni on-line e dei servizi digitali.  La Bussola effettua ad oggi la verifica su oltre 10.700 siti delle  amministrazioni, analizzando la struttura delle informazioni e dei  contenuti, cosi' come indicati nell'Allegato A al decreto in esame. I  risultati di questa analisi vengono mostrati agli utenti, in modo  semplice ed immediato, sia in forma tabellare che grafica.  La Bussola fornisce anche servizi di supporto che stimolano una  competizione «salutare» tra le pubbliche amministrazioni, utile a  migliorare le performance delle amministrazioni in materia di trasparenza.  Gli strumenti utilizzati dalla «bussola» sono:  a) le classifiche e i confronti tra amministrazioni omogenee;  b) un cruscotto grafico per il monitoraggio dello stato del  processo di trasparenza.  Gli utenti possono contribuire attivamente all'innalzamento del  livello di qualita' delle informazioni e dei dati pubblicati con  segnalazioni o esprimendo la propria opinione sui contenuti.  In questa fase di transizione, le classifiche e le verifiche  fornite on-line dalla Bussola sono state congelate alla data del 3  aprile 2013, in modo da rappresentare la situazione prima  dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33. A far data dal  10 settembre 2013 le classifiche e i monitoraggi saranno adeguati ai  nuovi obblighi di pubblicazione. 

 

1.6 Stato di attuazione della normativa 

Da un monitoraggio a campione effettuato sui comuni piu'  importanti, risulta che circa il 30% degli enti non ha ancora  adeguato il proprio sito ed utilizza ancora la sezione «Trasparenza,  valutazione e merito». L'altro 70% si e' invece adeguato istituendo  la sezione «Amministrazione trasparente»; di questa percentuale circa  il 30% ha strutturato le sezioni cosi' come indicato nell'Allegato A,  adeguando una media di 50 elementi sui 66 previsti. E' da  considerare, pero', che non tutte le sottosezioni contengono gli  elementi oggetto di pubblicazione.  In generale, si sottolinea l'esigenza che le amministrazioni  prestino particolare attenzione all'intero «ciclo di vita» delle  informazioni e dei dati che devono essere pubblicati, sfruttando i  sistemi informativi interni ove possibile, e predisponendo, nei  limiti delle risorse disponibili, soluzioni organizzative e  tecnologiche, anche in termini di reingegnerizzazione dei processi,  atte a garantire la massima efficienza e razionalizzazione.  E' quindi necessario che le amministrazioni adeguino al piu' presto  i contenuti della sezione «Amministrazione trasparente», allo schema  allegato al decreto secondo le indicazioni fornite dalla C.I.V.I.T.  con la citata delibera.  Per supportare le amministrazioni, sul sito  www.magellanopa.it/bussola, accedendo alla sezione «Nuovi adempimenti  decreto legislativo n. 33/2013», e' possibile visionare la «struttura  di un sito di prova» conforme alle previsioni del decreto legislativo  n. 33 del 2013 ed effettuare la «verifica in tempo reale» del proprio  sito alla luce della nuova normativa. 

 

1.7. Inosservanza delle disposizioni: responsabilita' e sanzioni 

Si richiama l'attenzione sul fatto che la legge prevede importanti  sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza.  Infatti, l'inadempimento puo' comportare responsabilita'  disciplinare, dirigenziale e amministrativa (art. 46 del decreto  legislativo n. 33 del 2013), nonche' l'applicazione di sanzioni  amministrative, di pubblicazione del provvedimento (art. 47 decreto  legislativo n. 33 del 2013) e mancato trasferimento di risorse a  favore di enti od organismi (artt. 22 e 28 decreto legislativo n. 33  del 2013). Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a  contribuire agli adempimenti e, quindi, non solo il responsabile  della trasparenza per le sue attribuzioni specifiche, ma anche i  dirigenti e gli organi politici che debbono fornire i dati per  realizzare la pubblicazione. Oltre alle sanzioni a carico dei  soggetti, sono previste anche sanzioni sull'atto, che bloccano  l'efficacia del provvedimento (art. 15, comma 2, e 26, comma 3, del  decreto legislativo n. 33 del 2013). Una sintesi delle fattispecie di  inadempimento e delle relative sanzioni a carico di persone, enti ed  organismi e' contenuta in allegato alla presente circolare.  In conclusione, si raccomanda alle amministrazioni e a tutti i soggetti destinatari di dedicare la massima attenzione affinche' gli  adempimenti di trasparenza siano curati in maniera tempestiva e  funzionale alle esigenze dei cittadini.  Roma, 19 luglio 2013

Il Ministro per la pubblica  amministrazione e la  semplificazione  D'Alia

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2013  Registro n.7, Presidenza del Consiglio dei ministri, foglio n. 27

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LaPrevidenza.it, 16/09/2013

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