Corte di Giustizia Ue, Sentenza 4.12.2008, C-221/07 - Zablocka-Weyhermüller
In forza dell’art. 9, punto 5, del BVG, i superstiti di vittime di guerra hanno essenzialmente i diritti alla pensione di reversibilità previsti dagli artt. 38 52 della stessa legge. Fatta salva la pensione di base, che peraltro non è indicizzata, esiste, a condizione che ricorrano determinati presupposti supplementari, il diritto a una compensazione in caso di perdita di reddito da parte della vittima di guerra provocata dall’invalidità (calcolato rispetto al reddito teorico che sarebbe stato percepito in assenza di invalidità) (art. 40 a del BVG), nonché, eventualmente, il diritto ad un’indennità di cura (art. 40 b del BVG) e/o il diritto ad una pensione compensativa (art. 41 del BVG). Inoltre, il coniuge superstite, che abbia l’età di 45 anni compiuti, può pretendere, sul fondamento dell’art. 41, nn. 1, lett. b), e 2, del BVG, una pensione compensativa completa, fatta salva la detrazione di eventuali redditi personali.....
LaPrevidenza.it, 16/12/2008
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