Corte di Giustizia Ue, Sezione I^, sentenza 12.2.2009 C-339/07
Al riguardo si deve preliminarmente ricordare che la Corte ha dichiarato, nell’ambito della sua giurisprudenza relativa alla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), che un’azione analoga a quella di cui trattasi nella causa principale si riconnette ad una procedura fallimentare quando deriva direttamente dal fallimento e si inserisce strettamente nell’ambito del procedimento fallimentare o di amministrazione controllata (v. sentenza 22 febbraio 1979, causa 133/78, Gourdain, Racc. pag. 733, punto 4). Un’azione che presenta tali caratteristiche non rientra pertanto nell’ambito di applicazione di detta Convenzione. Orbene, il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1346/2000 utilizza esattamente questo criterio per circoscrivere l’oggetto di quest’ultimo. Pertanto, secondo tale ‘considerando’, detto regolamento dovrebbe limitarsi a prevedere disposizioni che disciplinino la competenza ai fini dell’avvio delle procedure di insolvenza e dell’adozione delle decisioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e vi si inseriscono strettamente.
LaPrevidenza.it, 26/02/2009
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