Corte di giustizia Ue, IV sezione, Sentenza 22.12.2008 C-198/07
Il diritto alla pensione d’invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al collocamento a riposo in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto.
L’ex funzionario che non soddisfi più alle condizioni richieste per beneficiare della pensione d’invalidità è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro, sempre che sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l’impiego offertogli, l’ex funzionario conserva, sempre che sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si rende vacante, in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d’ufficio.
In caso di decesso dell’ex funzionario beneficiario della pensione di invalidità, il diritto alla pensione suddetta si estingue alla fine del mese civile nel corso del quale l’ex funzionario è deceduto.
LaPrevidenza.it, 24/12/2008
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