Corte di Cassazione, Sentenza 27 ottobre 2009, n. 22676
Con sentenza del 29 dicembre 2003, il Giudice di pace di Civitavecchia accolse l'opposizione proposta da M.M. avverso il verbale del 24 febbraio 2003, con il quale la polizia municipale di Civitavecchia aveva contestato al M. la violazione dell'art. 7, 1° comma, c.d.s., per avere lasciato in sosta un veicolo nella locale via Traiana, nonostante il divieto imposto dalla segnaletica, ed annullò il verbale.
Premesso che la violazione era stata accertata da un dipendente comunale rivestente la qualifica di ausiliare del traffico, osservò il giudice che la via Traiana non era inclusa nel capitolato per la gestione dei parcheggi comunali e che, conseguentemente, era illegittimo il rilievo della infrazione del divieto di sosta da parte dell'ausiliare.
Il Comune di Civitavecchia è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimato M. non ha resistito in giudizio.
LaPrevidenza.it, 01/01/2010
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