Cgce, 29.10.2009 C-536/07
«Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici di lavori – Direttiva 93/37/CEE – Contratto tra un ente pubblico e un’impresa privata vertente sulla locazione, al primo, di sale di esposizione fieristica che la seconda dovrà erigere – Retribuzione dell’impresa privata tramite il versamento di un canone di locazione mensile per 30 anni»
La Commissione fa valere che tra la KölnMesse e la GKM GbR non esiste alcun rapporto contrattuale, né diritti od obblighi. Secondo la Commissione, l’ente da prendere in considerazione nella specie quale parte contraente della GKM GbR è solo il Comune di Colonia. Infatti, in forza del contratto principale, sarebbe unicamente quest’ultimo ad aver assunto veri e propri impegni nei confronti della GKM GbR. Peraltro, la KölnMesse non avrebbe potuto realizzare un siffatto progetto di costruzione senza l’intervento del Comune di Colonia e la GKM GbR non avrebbe accettato la realizzazione di detto progetto senza la copertura finanziaria di quest’ultima. Inoltre, la KölnMesse non sarebbe divenuta debitrice della GKM GbR.
Per quanto riguarda la natura giuridica dell’operazione di cui trattasi, la Commissione sostiene che quest’ultima costituisce un appalto pubblico di lavori. Essa, infatti, rileva, in primo luogo, che il Comune di Colonia, amministrazione aggiudicatrice in quanto ente territoriale, ha concluso per iscritto un contratto a titolo oneroso con la GKM GbR, che ha agito in qualità d’imprenditore, per la realizzazione da parte di quest’ultima di opere di un valore ampiamente superiore alla soglia prevista dalle norme comunitarie, opere che dovevano essere messe a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. In secondo luogo, riguardo all’oggetto dell’operazione, la realizzazione delle opere in esame, le quali erano destinate esclusivamente all’organizzazione di fiere, non risulterebbe dall’iniziativa propria della GKM GbR. Dal contratto principale emergerebbe altresì che tali opere sono state eseguite conformemente alle dettagliate prescrizioni imposte dal Comune di Colonia, non costituendo queste ultime una mera descrizione dell’allestimento nell’ambito di un contratto di locazione. Di conseguenza, si tratterebbe, nella specie, della realizzazione di opere rispondenti alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1, lett. a), ultima parte del periodo, della direttiva 93/37.
La Commissione deduce che questa conclusione non può essere inficiata dal fatto che il contratto principale comprende altresì elementi propri di un contratto di locazione, vale a dire la cessione del godimento delle opere a fronte di versamenti rateizzati che costituirebbero la remunerazione della costruzione di tali opere. Infatti, non si potrebbe distinguere tra una parte «lavori» del contratto e una parte «locazione» o «finanziamento» del medesimo, nel senso che la prima parte ricadrebbe nella direttiva 93/37 e la seconda, in quanto prestazione di servizi, nella direttiva 92/50. In ogni caso, ricorda la Commissione, conformemente alla giurisprudenza della Corte, è l’oggetto principale del contratto a determinare la sua qualificazione e tale oggetto principale è, nella specie, la realizzazione di un’opera.
LaPrevidenza.it, 05/11/2009
3497880035
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