Corte di giustizia Ue, Sezione II^, Sentenza 18.12.2008 C-349/07
«Codice doganale comunitario – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Recupero a posteriori dei dazi doganali all’importazione»
Agli inizi del 2003 la direzione dei Servizi antifrode delle dogane portoghesi ha condotto un’operazione di controllo, nell’ambito di una missione di cooperazione amministrativa avviata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione (OLAF), al fine di verificare l’origine delle calzature importate dall’Asia. Il 14 febbraio 2003 sono iniziate le verifiche da parte dell’autorità doganale presso la Sopropé. Sulla base di tali verifiche le autorità portoghesi hanno ritenuto che le 52 operazioni d’importazione sopra menzionate fossero state realizzate presentando certificati d’origine e documenti di trasporto falsificati. I servizi doganali ne hanno dedotto che le merci importate non avessero origine preferenziale e non potessero pertanto beneficiare del Sistema delle preferenze generalizzate, e che, di conseguenza, occorresse applicare alle stesse l’aliquota dei dazi doganali applicabile alle merci provenienti da paesi terzi.
LaPrevidenza.it, 03/01/2009
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
3497880035
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