Cgce, 16.7.2009 C-124/08 - C-125/08
«Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Obbligazione doganale – Importo dei dazi – Comunicazione al debitore – Atto perseguibile a norma di legge»
Le cause principali, come descritte dal giudice del rinvio, vertono su svariate frodi in materia di importazione di carne non ammessa sul mercato europeo che si sono verificate in Belgio nella metà degli anni ’90.
Tali frodi miravano, per un verso, a commercializzare sul mercato europeo carne a basso prezzo originaria di Stati terzi che era normalmente inidonea al consumo umano in applicazione delle norme nazionali e comunitarie e, per altro verso, a pretendere indebitamente restituzioni all’esportazione.
In conseguenza di tali frodi, taluni dazi all’importazione relativi alle merci di cui trattasi sono stati elusi, in quanto le autorità doganali competenti non disponevano degli elementi richiesti per la loro contabilizzazione.
Causa C‑124/08
Dalla decisione di rinvio nella causa C‑124/08 emerge che, a seguito dei procedimenti svoltisi in primo grado dinanzi al Correctionele rechtbank van Antwerpen (Tribunale penale di Anversa) e, in appello, dinanzi allo Hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa), i sigg. Snauwaert, Vlaeminck e Den Haerynck nonché la sig.ra De Wintere sono stati condannati in solido al pagamento dei dazi e dei prelievi all’importazione elusi nonché al pagamento degli interessi di mora. La Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA e la Coldstar NV sono state dichiarate civilmente responsabili per le somme dovute rispettivamente dai sigg. Snauwaert e Den Haerynck.
Il giudice del rinvio precisa che, a sostegno dei loro ricorsi per cassazione avverso la sentenza dello Hof van beroep te Antwerpen del 25 ottobre 2006, i ricorrenti nella causa principale invocano in particolare le disposizioni dell’art. 221, nn. 1 e 3, del codice doganale, adducendo che quest’ultimo giudice ha erroneamente stabilito, per un verso, che la mancata o tardiva contabilizzazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione legalmente dovuti non incide sulla facoltà per le autorità doganali di procedere al recupero di tali dazi e, per altro verso, che, ai fini della proroga del termine di prescrizione triennale previsto al citato n. 3, decorrente dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, non ha alcun rilievo il fatto di conoscere l’autore dell’atto perseguibile a norma di legge a seguito del quale tali autorità non hanno potuto determinare l’importo stesso.
Pertanto, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 221, n. 1, del [codice doganale] debba essere inteso nel senso che la prescritta comunicazione di un’obbligazione doganale ad un contribuente può avvenire regolarmente solo dopo la sua contabilizzazione, o, in altri termini, nel senso che la comunicazione di un’obbligazione doganale al debitore (...) deve sempre essere preceduta dalla sua contabilizzazione, per poter essere regolare, ossia conforme [a tale disposizione].
2) Se l’art. 221, n. 3, del [codice doganale] debba essere inteso....
LaPrevidenza.it, 06/11/2009
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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