Tribunale Ue, II^ sezione Sentenza 12.2.2009 T-25/07
Il 18 luglio 2000, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, in conformità all’art. 88, n. 2, CE, un aiuto di Stato relativo alla reintegrazione dei costi non recuperabili (detti «stranded costs») a seguito della trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20) a favore del gruppo ENEL e di altre società cui erano stati ceduti impianti precedentemente appartenuti all’ENEL. L’AEM Torino deteneva una partecipazione pari all’8% del capitale sociale in una di queste società, la Edipower SpA. La Commissione ha dichiarato tale aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, con decisione 1° dicembre 2004 (in prosieguo: la «decisione ENEL»), in applicazione della sua comunicazione sul metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili.
LaPrevidenza.it, 23/02/2009
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