Consiglio di Stato, Sentenza 5.7.2010 n. 4261
Il T.A.R. per la Puglia, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento del ricorso proposto da A. Maria Pia avverso il provvedimento n. 10973 del 10 settembre 2008 del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi – col quale la ricorrente, iscritta nell’elenco del personale volontario del Comando provinciale con decorrenza dal 15 novembre 2006 in forza di decreto ministeriale n. 5671/bis del 28 novembre 2006, era stata esclusa dalla frequenza del corso di formazione del personale volontario (costituente il presupposto per l’assegnazione di compiti operativi), in quanto non rientrante nei 45 posti disponibili –, annullava l’impugnato provvedimento a spese compensate fra le parti. L’Amministrazione aveva adottato quale criterio di ammissione degli aspiranti al corso, censurato dalla ricorrente, quello della priorità cronologica della data di decorrenza dell’iscrizione nell’elenco del personale volontario, stabilita nel decreto ministeriale d’iscrizione. Il T.A.R., rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per mancata previa impugnazione del decreto ministeriale d’iscrizione sollevata dall’Amministrazione resistente, nel merito condivideva la tesi della ricorrente, secondo cui il criterio di ammissione al corso dovesse essere determinato con riguardo alla data di presentazione della domanda d’iscrizione nell’elenco, e non già alla data di decorrenza dell’iscrizione stabilita nel decreto ministeriale, in quanto diversamente l’ammissione al corso sarebbe rimasto ancorato al dato casuale della tempistica dell’azione amministrativa, ossia a “circostanze estranee alla dichiarazione di disponibilità degli aspiranti vigili del fuoco volontari” (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza)...
LaPrevidenza.it, 19/07/2010
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