lunedì, 26 ottobre 2026

Tutela della salute: presupposti per l'esercizio della funzione di supplenza interinale dei Sindaci 

T.A.R. Emilia Romagna - Bologna - Sentenza  1 febbraio 2010 , n. 540 - Dario Immordino

 

In generale il potere di ordinanza del sindaco a tutela della salute non è inibito dal fatto che la competenza ad adottare provvedimenti definitivi appartenga ad altre amministrazioni.

 Ma tale potere costituisce espressione di una funzione di “supplenza interinale”, il cui esercizio si giustifica solo in situazione di emergenza in cui l’inerzia delle amministrazioni competenti rischi di arrecare gravi o irreparabili pregiudizi al bene della salute. Pertanto non sussistono i presupposti per un intervento d'urgenza del comune allorché l'autorità competente abbia già avviato il procedimento prescritto per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo e di vigilanza, vietando la prosecuzione dell'attività potenzialmente nociva.
Sicché il Comune, prima di adottare un provvedimento di diffida ai sensi dell'articolo 278 del Decreto legislativo n. 152/2006 e intimare, nelle more della conclusione del procedimento accertativo, la sospensione dell'utilizzo degli impianti ritenuti nocivi per la salute, deve preliminarmente accertare che non sia già in corso un procedimento avviato da parte dell'autorità preposta per legge ad autorizzare e controllare le attività che comportano immissioni nell'atmosfera. (Nella fattispecie, il Comune aveva intimato la sospensione dell'utilizzo degli impianti preposti all'attività di macinazione del legname quando già la Provincia aveva attivato il suo potere di controllo)

Avv. Dario Immordino

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LaPrevidenza.it, 05/02/2010

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