domenica, 25 ottobre 2026

Telecomunicazioni: in tema di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione

Cgce, 12.11.2009 C-192/08

 

«Settore delle telecomunicazioni – Comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/19/CE – Art. 4, n. 1 – Reti e servizi – Accordi di interconnessione tra imprese di telecomunicazioni – Obbligo di negoziare in buona fede – Nozione di “operatore di reti pubbliche di comunicazioni” – Artt. 5 e 8 – Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione – Impresa che non detiene un significativo potere di mercato»

Risulta dalla decisione di rinvio che il 10 maggio 2006 la iMEZ ha chiesto all’ART, autorità nazionale di regolamentazione finlandese, di adottare le misure necessarie ad assicurare la conclusione con la TeliaSonera di un accordo di interconnessione relativo alla trasmissione di messaggi con un contenuto di testo (in prosieguo: gli «SMS») e di messaggi multimediali (in prosieguo: gli «MMS»). 
Il 18 maggio 2006 l’ART ha rimesso la pratica ad un procedimento di conciliazione in esito al quale si è constatato il fallimento delle trattative.
Il 7 agosto 2006 la iMEZ, società con sede in Svezia, ha chiesto all’ART di obbligare la TeliaSonera a negoziare l’interconnessione in buona fede proponendole un accordo reciproco a condizioni ragionevoli. In subordine ed in caso di mancato accordo, la iMEZ chiedeva che fosse imposto alla TeliaSonera un obbligo di interconnessione reciproca per gli SMS nonché per gli MMS e di fissazione delle tariffe di terminazione per i due tipi di messaggi in parola sulla base dei costi sostenuti, e ciò in maniera non discriminatoria. In ulteriore subordine la iMEZ chiedeva che fosse definito, quale mercato rilevante delle telecomunicazioni, la terminazione degli SMS e degli MMS sulla rete mobile privata e che la TeliaSonera fosse riconosciuta quale impresa detentrice di un significativo potere di mercato, permettendole quindi di accedere all’interconnessione.
Con decisione 11 dicembre 2006 l’ART ha constatato che la TeliaSonera era venuta meno all’obbligo di negoziare che le incombeva ai sensi dell’art. 39 della legge sul mercato delle telecomunicazioni e le ha ingiunto di negoziare in buona fede l’interconnessione dei servizi di SMS e MMS con la iMEZ. Conformemente a tale decisione, le trattative dovevano tener conto degli obiettivi perseguiti attraverso l’interconnessione e partire dal principio a norma del quale il buon funzionamento dei servizi di SMS e MMS tra i sistemi poteva essere assicurato a condizioni ragionevoli che permettessero all’utente di ricorrere ai servizi di messaggeria delle imprese interessate.

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LaPrevidenza.it, 27/11/2009

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