Cgce, 6.10.2009 c-562/07
«Inadempimento di uno Stato − Libera circolazione dei capitali − Artt. 56 CE e 40 dell’accordo SEE − Fiscalità diretta − Persone fisiche − Tassazione delle plusvalenze − Disparità di trattamento tra residenti e non residenti»
Il Regno di Spagna, il quale riconosce che spetta alla Commissione decidere sull’opportunità di avviare o meno un ricorso per inadempimento, mette tuttavia in discussione la ricevibilità del presente ricorso, facendo valere che la Commissione, nel caso di specie, ha violato i principi del rispetto del legittimo affidamento, della leale collaborazione con gli Stati membri nonché della certezza del diritto e ha commesso uno sviamento di potere.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la violazione dei principi del rispetto del legittimo affidamento e di leale collaborazione, il Regno di Spagna ricorda che gli Stati membri possono invocare questi principi nei confronti di un’istituzione comunitaria qualora questa, con una prassi reiterata e continua, abbia suscitato in loro una fondata speranza quanto al fatto che essa adotti un comportamento concreto in circostanze precise, senza che sussista alcun indizio che consenta di supporre che essa modifichi tale prassi. Orbene, in materia di ricorsi per inadempimento, sussisterebbe una prassi ben consolidata della Commissione la quale consiste nel non avviare un simile ricorso se lo Stato membro che ha violato il diritto comunitario ha posto fine all’inadempimento dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato, ma prima della proposizione del ricorso, e ciò anche quando il procedimento può ancora presentare interesse. Nel caso di specie, la Commissione avrebbe violato i principi suddetti in quanto ha proposto il suo ricorso circa un anno dopo che era stato posto fine all’inadempimento contestato, senza avere preventivamente informato lo Stato membro interessato che essa intendeva discostarsi dalla sua prassi abituale e senza disporre di validi motivi.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio della certezza del diritto, il Regno di Spagna sostiene che il diritto riconosciuto alla Commissione di scegliere liberamente il momento in cui avviare il procedimento per inadempimento contro uno Stato membro dovrebbe limitarsi, per non mettere gli Stati membri in una «grave situazione di incertezza giuridica», ai casi in cui lo Stato membro contravventore persiste nell’inadempimento contestato. Poiché, nel caso di specie, la Commissione ha lasciato decorrere quasi un intero anno tra il momento in cui è stato posto fine all’asserito inadempimento e la proposizione del presente ricorso, il principio di certezza del diritto sarebbe stato violato.
LaPrevidenza.it, 11/12/2009
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