Cassazione, Sentenza 11 gennaio – 3 marzo 2010, n. 5069
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di litispendenza proposta dalla resistente. Non si versa, infatti, in ipotesi di litispendenza quando – come nella specie – nei confronti della medesima decisione vengano proposti sia l’appello, sia il ricorso per cassazione, poiché tale istituto tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti. Tale problema non si pone, invece, nel caso in cui siano stati proposti, avverso lo stesso provvedimento, due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché, in tal caso, venendo in questione l’ammissibilità dell’impugnazione, sulla quale non spiega alcun effetto la contemporanea proposizione di altro diverso mezzo di gravame, è il Giudice davanti al quale è stato proposto il gravame ammissibile a dover decidere sulla impugnazione, mentre l’altro deve dichiarare inammissibile il gravame davanti allo stesso proposto (v. Cass. 6.12.2007 n. 25452; Cass. 10.2.2005 n. 2709). Nella specie, trattandosi di impugnazione avverso sentenza emessa in materia di opposizione all’esecuzione, il rimedio esperibile – ai sensi dell’art. 616 c.p.c. Come modificato, con decorrenza dall’1 marzo 2006, dall’art. 14 l. 24.2.2006 n. 52 -, è quello proposto in questa sede, con il ricorso per cassazione (v. anche S.U. 29.4.2009 n. 9940; Cass. 20.9.2006 n. 20414). Ne consegue che la Corte di legittimità deve decidere in ordine ai motivi d’impugnazione proposti dalla ricorrente. Passando ad esaminare il merito del ricorso, deve rilevarsi quanto segue. Con tre motivi la ricorrente denuncia violazioni di norme di diritto (artt. 282, 324, 91, primo comma, c.p.c.; 118 R.D. n. 1736 del 1933, come modificato a seguito dell’abrogazione dell’art. 119 medesimo R.D. dall’articolo unico della L. 28 aprile 1967, n. 263; 2059 c.c.). I quesiti relativi a ciascun motivo sono posti alle pagg. 4 – 5, 7 e 9 del ricorso....
LaPrevidenza.it, 13/06/2010
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