martedì, 20 ottobre 2026

Successione: per la divisione sono esclusi i diritti del vedovo sulla casa

Cassazione civile sez. un., sentenza 27 febbraio 2013, n. 4847

 

Con atto di citazione notificato il 26-7-2002 Z.A. e B.C. esponevano che in data (OMISSIS) era deceduto "ab intestato" B.V. lasciando quali eredi la moglie Z.A. ed i figli B.C. e B.D., che l'eredità era composta da diversi immobili per un valore complessivo di Euro 608.127,99, e che a norma degli artt. 581 e 540 c.c., a ciascuno degli eredi spettava la quota indivisa di un terzo del patrimonio ereditario, fermo restando che al coniuge superstite doveva essere riconosciuto il diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredavano.

Le attrici quindi convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia B.D. chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione in natura della quota spettante a ciascun erede previa imputazione nella quota del convenuto dell'avvenuto prelievo dall'asse ereditario di Euro 136.823,00, e previa detrazione dal valore della casa già familiare del valore attualizzato del diritto di abitazione spettante "ex lege" al coniuge superstite.

Si costituiva in giudizio il convenuto non opponendosi allo scioglimento della comunione e sostenendo che tutti i beni erano nella disponibilità esclusiva delle attrici, le quali avrebbero dovuto rendere conto degli introiti percepiti.

Il Tribunale adito con sentenza del 13-4-2005, rigettata ogni altra domanda, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria limitatamente al 50% delle unità immobiliari indicate in citazione, provvedendo alla assegnazione delle porzioni ed alla determinazione dei conguagli, in particolare assegnando alla Z. il 50% dell'immobile di viale (OMISSIS) già costituente la residenza coniugale; il Tribunale osservava tra l'altro che, vertendosi in materia di successione legittima, alla quota spettante al coniuge ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c., non potevano cumularsi i diritti di abitazione e di uso previsti in tema di successione necessaria dall'art. 540 c.c., comma 2.

Proposto gravame da parte di B.D. cui resistevano la Z. e B.C. che proponevano appello incidentale la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 6-10-2009, a parziale modifica della sentenza impugnata, ha assegnato alla Z. il suddetto immobile di viale (OMISSIS) nella misura del 100%, ed ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, ribadendo che, in presenza di una successione legittima, non spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c., comma 2.

Per la cassazione di tale sentenza la Z. e B.C. hanno proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui B. D. ha resistito con controricorso introducendo altresì a sua volta un ricorso incidentale affidato anch'esso ad un unico motivo e depositando successivamente una memoria.

Con ordinanza del 4-5-2012 la Seconda Sezione Civile di questa Corte, ritenuto che la decisione del ricorso principale - riguardante in tema di successione legittima il riconoscimento o meno al coniuge superstite dei diritti di abitazione ed uso previsti dall'art. 540 c.c., comma 2, nell'ambito della successione necessaria - comportava la soluzione di questioni di particolare importanza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della trattazione del ricorso alla Sezioni Unite.

Le ricorrenti principali hanno successivamente depositato una memoria....

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 25/07/2013

Milano Finanza Osservatorio Partner
VINCENZO MENNEA
mini sito

Via Pier Delle Vigne N. 7, 76121, Barletta (BA)

Telefono:

0883349269

Cellulare:

3289677187

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...

SAMUELE VALENTE
mini sito

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Rapporti internazionali Italia - Svizzera