martedì, 20 ottobre 2026

Su acqua e rifiuti i primi passi dell'Assemblea Regionale Sicilia non convincono

Dott. Massimo Greco

 

La nuova Assemblea Regionale Siciliana, ricostituita in seguito alle elezioni del 28 ottobre dello scorso anno 2012, ha mosso i primi passi all’insegna dell’emergenza. I pochissimi provvedimenti legislativi approvati a fine anno hanno infatti riguardato l’adozione dell’esercizio provvisorio, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato dei cosiddetti “precari” della Pubblica Amministrazione e la proroga delle autorità d’ambito per la gestione sia delle risorse idriche che del servizio integrato dei rifiuti.

 

Sugli ultimi due disegni di legge si registra chiaramente l’impronta politica del nuovo Governo Crocetta che, fin dall’insediamento, non ha fatto mistero della sua avversità verso l’attuale modello di gestione dei due fondamentali servizi pubblici locali (acqua e rifiuti). In entrambi i disegni di legge è infatti prevista una specie di “retromarcia” attraverso l’inserimento nell’ordinamento regionale di norme che abilitano i Comuni degli attuali ambiti territoriali ottimali a gestire in maniera associata, o anche in autonomia, la gestione dei servizi che le leggi statali hanno fin qui trasferito alle autorità d’ambito.

 

Vale qui la pena riprendere fedelmente i passaggi dei due testi di legge che animano la presente riflessione:

 

Art. 1, comma 5, del disegno di legge su “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato (n. 57/A)

 

“Con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni delle Autorità d’Ambito sono trasferite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Con la medesima legge regionale sono disciplinate le modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e le modalità di tutela dei rapporti di lavoro eventualmente in essere facenti capo alle Autorità d’ambito”.

 

Art. 1, comma 2 ter, del disegno di legge su “Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9”. (n. 56/A)

 

“Nel territorio di ogni ambito individuato  ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28, dell'articolo 14, del decreto legge  31 maggio 2010, n. 78 sostituito dall'articolo 19, comma 1 lettera b) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo  capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e  dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. L'Assessorato, che verifica il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche  dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla ricezione del piano di intervento……”.

 

Appare evidente il disegno del novello legislatore siciliano di consentire ai Comuni, work in progress, di riappropriarsi delle storiche prerogative che i medesimi si sono visti “strappare” in materia di acqua e rifiuti. Orbene, se sotto il profilo politico questa scelta non può essere censurata in Sicilia alla luce della evidente e, per alcun versi, drammatica e fallimentare gestione integrata per ambiti territoriali ottimali, ci incuriosisce la connessa questione giuridica. In disparte alcune doverose osservazioni su tutto l’impianto normativo che saranno oggetto di una più puntuale disamina ad avvenuta approvazione dei due testi di legge ad opera del Commissario dello Stato (assenza di coordinamento con le legislazioni statali e regionali, assenza di adeguata disciplina sui contratti in essere con i gestori privati, improprio richiamo a disposizioni normative del TUEL in luogo delle esistenti norme regionali ecc..), ci preme approfondire se la scelta di “abbandonare” la strada della gestione integrata e sovra comunale, restituendo ai Comuni questo tipo di funzioni amministrative rientri nella disponibilità di una Regione ancorchè a statuto differenziato come la Sicilia.

 

Dott. Massimo Greco


 

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LaPrevidenza.it, 08/01/2013

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