Cassazione, Ordinanza 5.8.2010 n. 18227
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso in revocazione nei confronti della società di cui in epigrafe (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento comportante, per il 1999, il recupero di ricavi non dichiarati sulla base dello scostamento registrato rispetto alle previsioni dei c.d. Studi di settore, la C.T.R. Liguria riformava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso della contribuente) rilevando che l’Agenzia si era limitata a fare propri i risultati degli studi di settore, senza apportare alcun altro elemento a sostegno della propria pretesa fiscale.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendosi violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, art. 2727 c.c., nonché L. n. 146 del 1998, art. 10, la ricorrente afferma che deve ritenersi legittimo e congruamente motivato l’avviso di accertamento fondato esclusivamente sulle discrepanze tra le risultanze degli studi di settore e la dichiarazione del contribuente) risulta, nella sua generalizzazione, manifestamente infondato.
LaPrevidenza.it, 06/09/2010
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