Cassazione civile sez. I, sentenza 23 dicembre 2010 n. 26056
Il Questore di Torino comunicò in data 17.8.2004 il provvedimento con il quale al richiedente B.R., cittadino (OMISSIS) giunto in Italia nel 2002 ed in tal momento invocante protezione internazionale, la Commissione Centrale aveva negato la chiesta tutela. Lo straniero propose quindi ricorso al Tribunale di Torino che, con sentenza 22.5.2006, ebbe a rigettare le domande principale e subordinata sul rilievo, per la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della assenza di prova della esposizione del richiedente nel suo Paese a rappresaglie e vessazioni in ragione della sua fede cristiana e con riguardo ad una pretesa egemonia dei gruppi praticanti la shajria islamica; il Tribunale negò anche la subordinata richiesta di asilo mancando prova che lo Stato della (OMISSIS) impedisse deliberatamente la libertà’ di culto. La Corte di Appello di Torino, alla quale il B. ebbe ad interporre gravame, con sentenza del 21.11.2008 ha rigettato il ricorso totalmente condividendo la motivazione adottata dal primo giudice: ad avviso della Corte di merito, infatti, richiamato il principio per il quale l’onere della prova in materia gravava – se pur attenuato – sul ricorrente avverso il diniego di protezione, ha rilevato la contraddittorietà’, genericità’ e vaghezza delle prospettazioni offerte e l’assenza di prove documentali di sorta, anche negando fondamento alle censure sul diniego della domanda di asilo (del quale ha sottolineato il ruolo strumentale e procedimentale). Per la cassazione di tale sentenza il B. ha proposto ricorso il 23.12.2009 articolato su cinque motivi afferenti la domanda di riconoscimento dello status (1-2), quella di asilo (3 – 4) e quella di protezione sussidiaria (5), non resistite da difese degli intimati....
LaPrevidenza.it, 20/01/2011
3497880035
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