Cassazione, Sentenza 16.8.2010 n. 18709
Con citazione del gennaio 2001 G.B. Conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la s.p.a. Sai Assicurazioni chiedendone la condanna al pagamento di Dollari 28.629 per rimborso spese mediche e cura sostenute nel ricovero presso l’ospedale (OMISSIS) di (OMISSIS) avvenuto il (OMISSIS) in adempimento della polizza assicurativa contratta il 4 novembre 1994.
La Sai eccepiva la prescrizione ai sensi dell’art. 2952 cod. civ., e l’infondatezza nel merito.
Il Tribunale dichiarava prescritto il diritto e la Corte di appello di Milano respingeva il gravame della G. sulle seguenti considerazioni: 1) la lettera di costei, senza data, inviata dagli Stati Uniti alla Sai tramite l’agenzia P. non valeva a costituire in mora l’assicurazione perchè priva di richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivoca volontà di esercitare il diritto poiché con essa la G. si limitava a descrivere i fatti che avevano determinato il suo ricovero senza chiedere l’indennizzo assicurativo; 2) pur potendosi ritenere provata, in base alle testimonianze assunte, la ricezione da parte della Sai della denuncia di malattia del 17 luglio 1998 anche con essa la G. si limitava a descrivere i sintomi della malattia e preannuncia la trasmissione di documentazione sanitaria, senza chiedere il pagamento dell’indennizzo, e la denuncia di malattia non è in sé un atto di costituzione in mora perchè ha le scopo di consentire all’assicurazione i controlli necessari per accertare le cause del sinistro e conservarne le prove; 3) nelle lettere del 2 luglio e 18 novembre 1999 la Sai non ha manifestato la volontà di rinunciare ad avvalersi della prescrizione, essendosi limitata a sollecitare l’invio della cartella clinica per istruire la pratica, anche al fine di eccepire la prescrizione....
LaPrevidenza.it, 14/09/2010
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