domenica, 25 ottobre 2026

Sospensione della patente a seguito di totale decurtazione dei punti: è illegittima se non viene effettuata la comunicazione preventiva

TAR Puglia, Bari, sez. I, ordinanza 11.3.2010 n. 174

 

per l’annullamento

..previa sospensione dell’efficacia, della nota n. 193 del 7.1.2010 dell’Ufficio Provinciale di Foggia della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile, notificata al ricorrente in data 14.1.2010, e degli atti tramite questa conosciuti ed alla stessa presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali e, in particolare, della comunicazione dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 4.3.2009 “dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuiti alla S.V.” e il “conseguente provvedimento di revisione della patente di guida (n. 0003039 del 10.03.2009) emanato ai sensi del comma 6 del citato articolo 126-bis e dell’art. 128 del d.l.vo 285/92 e notificato il 10.03.2009”, questi ultimi mai notificati al ricorrente...

Considerato che, nonostante la produzione del Ministero (doc. 2), non appare dimostrata l’avvenuta comunicazione all'interessato della perdita totale del punteggio risalente al marzo 2009, prima dell’impugnata sospensione della patente (datata 7 gennaio 2010); l’avviso di ricevimento infatti riporta un indirizzo incompleto e risulta sottoscritto da un soggetto diverso dal ricorrente, la cui identità e il cui rapporto con l’interessato non sono stati chiariti...

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LaPrevidenza.it, 01/04/2010

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