mercoledì, 21 ottobre 2026

Software informatico: la copia va tutelata

Cassazione, sezione terza penale, sentenza 25 gennaio 2012,  n. 8011

 

S.V.R.P., A.C. e P. F. sono stati tratti al giudizio del tribunale di Bergamo perchè rispondessero dei seguenti reati:
S. ed A.:
A) del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 11 e della L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, perchè, in concorso tra loro, nella qualità di lavoratori dipendenti della Tullio G. s.p.a. con sede in (OMISSIS), rispettivamente con funzioni di direttore tecnico (lo S.), e di responsabile elettronico (l' A.), abusivamente duplicavano, per trame profitto, il programma per elaboratore "winprogress", ideato e realizzato dalla società Tullio G. s.p.a. ed il programma per elaboratore di gestione del laser connesso al precedente programma "Winprogress", e li utilizzavano nell'attività concorrente a quella della Tullio G. s.p.a. gestita dalla società "Laserberg. s.r.l." con sede in (OMISSIS), amministrata dagli stessi, dopo aver dato le dimissioni dalla s.p.a. Tullio G., con la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio; reato commesso in (OMISSIS) in epoca prossima e antecedente il (OMISSIS).
B) del reato di cui agli artt. 110 e 623 c.p. e art. 61 c.p., n. 11 perchè, in concorso fra loro nella qualità indicata nel capo precedente, essendo a conoscenza di tecniche e procedimenti industriali della Tullio G. s.p.a. per la produzione di macchine laser le utilizzavano per la commercializzazione di macchine laser analoghe a quelle costruite dalla Tullio G. s.p.a., con la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di relazione d'ufficio; reato commesso in (OMISSIS) in epoca successiva all'11.3.2004 (data di costituzione della "Laserberg s.r.l.".
C) del reato di cui agli artt. 110 e 646 c.p. e art. 61 c.p., nn. 2 e 11 perchè, in concorso tra loro, nella qualità di lavoratori dipendenti della Tullio G. s.p.a., si impossessavano di documentazione commerciale in originale (quali offerte di vendita da parte di fornitori, disegni, listino prezzi e corrispondenza varia meglio descritta nel verbale di sequestro del 28.7.2004), per procurarsi un ingiusto profitto, con le circostanze aggravanti dell'aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo B) e con abuso di relazioni d'ufficio; reato commesso in (OMISSIS) in epoca prossima e antecedente il (OMISSIS).
S., A. e P.:
d) del reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 11 perchè, in concorso tra loro ed in particolare, da un lato, P.F. in qualità di amministratore della "s.n.c. Eletto P." con sede in (OMISSIS) (principale fornitore della Tullio G. s.p.a.) e, dall'altro, S. e A., mediante artifici e raggiri consistiti nell'esposizione, nelle fatture (nn. (OMISSIS) e nn. (OMISSIS)) relative a forniture di merci o prestazioni d'opera effettuati dalla "Eletto P. s.n.c." a favore della "Tullio G. s.p.a.", di importi maggiorati per un totale di Euro 35.044,00, fatture controllate dallo S. e dall' A. essendo all'epoca dipendenti della Tullio G. s.p.a., inducevano in errore la predetta società sulla correttezza delle fatture da pagare, così procurandosi un ingiusto profitto pari all'importo maggiorato delle fatture come sopra evidenziato e pari danno per la vittima, con la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto da parte di S. e A. con abuso di prestazioni d'ufficio e da parte di P. con abuso di prestazioni d'opera, fatto commesso in (OMISSIS).
Il tribunale di Bergamo Sezione distaccata di Grumello Del Monte in composizione monocratica, in data 19.01.2010, dichiarava S. V.R.P. e A.C. colpevoli dei reati agli stessi ascritti ai capi A) - B) e C) dell'imputazione, unificati ex art. 81 c.p., e li condannava ciascuno alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed Euro diecimila di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali. Dichiarava la pena detentiva e pecuniaria predetta interamente estinta per indulto. Condannava S. ed A. al risarcimento, in solido tra loro, dei danni - da liquidare in separata sede - in favore della costituita parte civile Tullio G. s.p.a. ed alla rifusione, sempre in solido, in favore della stessa delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa. Assegnava alla parte civile Tullio G. s.p.a. una provvisionale di Euro cinquecentomila. Assolveva S. ed A., nonchè P.F., dal reato di cui al capo D) per l'insussistenza del fatto.
La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 31 gennaio del 2011, in parziale riforma di quella resa il 19 gennaio 2010 del Tribunale di Bergamo, impugnata da S.V.R.P., A. C., P.F. e dalla parte civile Tullio G. s.p.a., assolveva S.V.R.P. e A.C. dal reato di cui al capo B) della rubrica per l'insussistenza del fatto e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata aggravante, riduceva la pena per le residue imputazioni di cui ai capi A) e C), ad anni uno e mesi tre di reclusione e Euro 6.500,00 di multa; concedeva ad entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; accogliendo l'impugnazione della parte civile dichiarava S.V.R.P., A.C. e P. F. responsabili, ai soli fini civili, della truffa di cui al capo D) della rubrica e li condannava, in solido fra loro, al risarcimento del danno cagionato alla parte civile Tullio G. s.p.a., da liquidarsi in separato giudizio civile, concedendo alla parte civile medesima una provvisionale di Euro 38.000, 00, riduceva la provvisionale a carico di S.V.R.P. e A.C., concessa alla parte civile in relazione ai capi A) e C) della rubrica, a Euro 50.000,00; condannava P.F. al pagamento delle spese del grado e S.V.R.P., A.C. e P.F. al pagamento, in solido fra loro, delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Confermava nel resto la sentenza impugnata.
Ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori.
Lo S. e l' A., deducono con riferimento al reato di cui capo a):
1) violazione di legge, per avere la Corte ritenuto l'opera tutelabile dalla legge in base alla semplice originalità ravvisata nel tempo occorso per realizzare l'opera e nella sua destinazione, mentre tali elementi sono assolutamente insufficienti per valutare la tutelabilità di un'opera intellettuale;
2) violazione di legge ed illogicità della motivazione per avere ritenuto che il programma "laserwiz" fosse sostanzialmente una duplicazione del programma "winprogress" senza individuare il nucleo essenziale del programma "winprogress" che sarebbe stato riprodotto nel programma " laserwiz";
3) illogicità della motivazione sulla configurabilità del reato, per avere la Corte, da una parte, individuato il fine di profitto richiesto dalla norma nell'utilizzazione del programma e ritenuto, dall'altro, che mancasse la prova del concreto utilizzo da parte della società Laserberg.
Con riferimento al delitto di cui al capo c) deducono:
1) mancanza di motivazione sull'altruità dei documenti che si assumono oggetto dell'appropriazione: precisano che nei motivi di appello si era sostenuto che i documenti appartenevano agli imputati e sul punto la motivazione della Corte è totalmente carente;
2) violazione di legge e mancanza di motivazione sull'elemento oggettivo del reato ossia sull'interversione del titolo del possesso:
precisano che non è sufficiente che un bene altrui sia detenuto ma deve essere accertato anche che la condotta abbia determinato un'interversione del possesso della cosa; l'utilizzazione del contenuto di un documento non integra il reato in esame che deve avere per oggetto un bene materiale.
Con riferimento al capo D) deducono:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza per essersi la Corte pronunciata, sia pure ai soli fini civili, su un reato che al momento della pronuncia si era estinto per prescrizione, l'unico episodio di truffa non prescritto è quello relativo alla fattura n. 64 del 30 settembre del 2003..

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LaPrevidenza.it, 16/08/2012

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