Cgce, 25.2.2010, c-562/08
«Sistema di sorveglianza dell’encefalopatia spongiforme bovina – Regolamento (CE) n. 999/2001 – Bovini di età superiore a 30 mesi – Macellazione in condizioni normali – Carni destinate al consumo umano – Test obbligatorio di accertamento – Normativa nazionale – Obbligo di accertamento – Estensione – Bovini di età superiore a 24 mesi»
La Müller Fleisch opera nell’industria della trasformazione delle carni come azienda di macellazione e squartamento. Con avviso di accertamento 18 ottobre 2001, il Landratsamt Enzkreis le ha chiesto il pagamento della tassa dovuta per taluni test di accertamento della BSE eseguiti nei suoi locali, nel luglio 2001, su bovini destinati alla macellazione. Tale pagamento comprendeva segnatamente un importo di EUR 31 401,56, relativo a test eseguiti su bovini di età compresa tra i 24 e i 30 mesi.
16 La ricorrente nella causa principale ha esperito un ricorso per contestare la legittimità di tale tassa, adducendo, in particolare, che il combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 6, n. 1, e dell’allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento n. 999/2001 non autorizzano l’introduzione generalizzata di test di accertamento della BSE per i bovini di quella fascia di età.
Non ha avuto esito positivo né tale ricorso né l’appello presentato dalla Müller Fleisch. Il giudice d’appello ha ritenuto che l’obbligo generalizzato di accertamento previsto dal diritto comunitario per bovini di età superiore a 30 mesi non comportasse un divieto di accertamento per i bovini più giovani, giacché suddetta parte I, al suo punto 5, autorizza espressamente gli Stati membri ad effettuare test su altri bovini, purché un siffatto accertamento non perturbi gli scambi commerciali. Nel caso di specie non si sarebbe verificata una tale perturbazione.
Adito con un ricorso per «Revision», il Bundesverwaltungsgericht è invece dell’avviso che la circostanza che la stessa parte I istituisca un sistema di sorveglianza particolare, corredato da modalità dettagliate, deponga contro una siffatta estensione dell’obbligo di accertamento. Secondo tale giudice, dal secondo e dal terzo esempio di cui al punto 5 si evince che con esso il legislatore comunitario ha contemplato soltanto integrazioni puntuali al programma di accertamento previsto. Inoltre, non possono essere considerati «altri animali», ai sensi di tale disposizione, bovini di età compresa tra i 24 e i 30 mesi, poiché gli obblighi di accertamento ad essi relativi sarebbero già regolamentati in modo preciso. Infine, modifiche sostanziali al programma comunitario potrebbero condurre ad una perturbazione degli scambi commerciali...
LaPrevidenza.it, 03/04/2010
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