ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, Decreto 7 maggio 2008
In fase di prima applicazione, per l’anno 2008, sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e’ concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all’art. 1 e secondo la procedura e i criteri di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all’art. 1, comma 67, lettere b) e...
LaPrevidenza.it, 22/08/2008
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