sabato, 24 ottobre 2026

Settore energia. Obbligo per l’impresa beneficiaria di rimborsare previamente un aiuto precedente dichiarato illegale

Tribunale Ue, Sentenza 11.2.2009 T-25/07

 

«Aiuti di Stato – Settore dell’energia – Reintegrazione dei costi non recuperabili – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune – Obbligo per l’impresa beneficiaria di rimborsare previamente un aiuto precedente dichiarato illegale – Risorse statali – Vantaggio – Obbligo di motivazione»

Le ricorrenti, la Iride SpA e la Iride Energia SpA, sono, rispettivamente, la società holding del gruppo Iride e la sua controllata che opera nel settore dell’energia elettrica e termica. Tale gruppo è sorto dalla fusione, intervenuta in data 31 ottobre 2005, tra l’AEM Torino SpA e l’AMGA SpA. Le ricorrenti sono divenute beneficiarie delle misure in questione nella presente causa grazie ai conferimenti alla fusione effettuati dall’AEM Torino, la quale possedeva gli impianti destinatari di tali misure.   A seguito di una denuncia depositata nel 1997, la Commissione ha adottato, in data 5 giugno 2002, la decisione 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU L 77, pag. 21; in prosieguo: la «decisione sugli sgravi fiscali»). In tale decisione la Commissione ha dichiarato le esenzioni fiscali e i prestiti concessi dall’Italia a favore di aziende dette «municipalizzate» illegali e incompatibili con il mercato comune e ha ordinato il recupero di tali aiuti presso le aziende beneficiarie. Con sentenza 1° giugno 2006, causa C 207/05, Commissione/Italia (non pubblicata nella Raccolta), la Corte ha dichiarato che, non avendo dato esecuzione alla decisione sugli sgravi fiscali, la Repubblica italiana era venuta meno ai suoi obblighi.

 

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LaPrevidenza.it, 25/06/2009

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