Cassazione penale sez. VI, sentenza 24 settembre 2010 n. 36201
L’avvocato M.O., ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l’ordinanza 22 marzo 2010 del Tribunale del riesame di C., che, in parziale accoglimento dell’appello, proposto dal P.M. Contro l’ordinanza del G.I.P. Di C., il quale aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo dello studio legale del M., ha invece disposto il sequestro preventivo del detto studio, in relazione agli artt. 324, 321 e 322 bis c.p.p.. Con un primo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo del ritenuto nesso di pertinenzialità tra il bene in sequestro ed i reati contestati indicati nelle violazioni degli artt. 372 e 642 c.p.. In particolare si nega che lo studio professionale in questione costituisca cosa pertinente al reato, potendo al massimo rappresentare il “locus commissi delicti”, considerato: a) che tra il bene sottoposto a vincolo reale e l’attività illecita contestata non sussiste una relazione di pertinenza strumentale, dotata dei caratteri della specificità, stabilità ed indissolubilità strumentale; b) che, in ogni caso, il rapporto di strumentalità tra il bene in sequestro ed il suo possibile utilizzo criminoso impone che il sequestro preventivo abbia ad oggetto “cose” oggettivamente e specificamente predisposte per la realizzazione di attività criminose e che per ciò stesso costituiscano mezzo indispensabile, stabile e specifico per l’attuazione o la prosecuzione della attività illecita. In proposito si cita una decisione di questa sezione (8 giugno 1998 n. 2098) che, in tema di esercizio abusivo della professione, ha negato la presenza di un nesso strumentale immediato e diretto tra la detta imputazione e l’immobile adibito a studio legale, per difetto appunto del requisito della pertinenzialità, essendo invece in proposito determinante e risolutivo il “rapporto fiduciario tra professionista e cliente”, rapporto che può svolgersi in luoghi diversi e non quindi necessariamente all’interno di quel preciso ed individuato studio. Con un secondo motivo si lamenta, nella specie, violazione di legge per il difetto degli elementi indicativi del periculum in mora per il quale mancherebbe in ogni caso una adeguata motivazione in termini di concreta, imminente ed elevata possibilità di aggravamento e protrazione delle conseguenze del reato o dell’agevolazione della commissione di altri illeciti....
LaPrevidenza.it, 01/02/2011
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato