Inpdap, Nota Operativa 9.6.2009 n. 30
Come noto, con la sentenza indicata in oggetto il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.38 del D.P.R.26 aprile 1957, n°818, nella parte in cui non include fra i soggetti ivi elencati quali destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
Detta norma trova applicazione, per effetto dell’estensione normativa di cui all’art.1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n°335, nei riguardi dei trattamenti pensionistici indiretti ovvero di reversibilità, il cui diritto sia sorto successivamente alla data del 16 agosto 1995, data di entrata in vigore della citata legge 335/95.
Pertanto, a seguito della citata sentenza i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell’ascendente sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.
Nel ricordare che questa Direzione Centrale ha diramato sull’argomento l’informativa n.10 del 16.02.2000 e l’informativa n.68 del 11.12.2000, i cui contenuti sono integralmente confermati, si coglie l’occasione per fornire ulteriori chiarimenti, allo scopo di assicurare un coordinamento dei criteri applicati alla sentenza in parola ed uniformità di indirizzi da parte delle Sedi provinciali e territoriali di quest’Istituto.
LaPrevidenza.it, 11/06/2009
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