Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2007, n. 14656
“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sia in grado di sviluppare una velocità superiore a quella massima consentita, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 97, comma sesto, del codice della strada e non la sanzione prevista per la violazione dei limiti di velocità dall'art. 142 del codice della strada, qualora si contesti l'avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo; ai fini dell'accertamento della violazione, è necessario accertare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l'avvenuta alterazione permanente di tali caratteristiche costruttive, a mezzo delle verifiche operate dalla Motorizzazione civile”.
LaPrevidenza.it, 14/11/2007
3497880035
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