Cassazione civile , SS.UU., sentenza 30.09.2009 n. 20929
Con ricorso proposto dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, la Sanpaolo IMI Asset Management SGR s.p.a., undici suoi esponenti aziendali e, separatamente, Gr.Vi. E F.M., proposero opposizione, chiedendone l’annullamento, contro il D.M. 24 dicembre 2002, n. 35709, con il quale era stato ingiunto alla Sanpaolo IMI Asset Management SGR s.p.a. Il pagamento di sanzioni pecuniarie determinate con riferimento alle condotte degli autori materiali delle contestate violazioni, con obbligo di regresso nei confronti di ciascuno di essi.
Il decreto ministeriale sanzionatorio era stato emanato all’esito di accertamenti ispettivi disposti dalla Consob – aventi ad oggetto l’attività della società nel servizio di gestione collettiva del risparmio nel periodo fra il dicembre del 2000 ed il dicembre del 2001 – che avevano condotto alla contestazione di violazioni di legge e di regolamento rilevate durante l’ispezione con note 11.4.2002. La predetta autorità di controllo, esaminate le controdeduzioni degli interessati inviate il 17.5.2002, avrebbe poi trasmesso al Ministero dell’economia, in data 16 ottobre 2002, la sua proposta di sanzione, cui era seguito il decreto ministeriale poco sopra ricordato. Nel costituirsi dinanzi alla Corte d’Appello, il Ministero e la Consob eccepirono, in limine, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva delle singole persone fisiche opponenti, chiedendo poi il rigetto nel merito dell’opposizione. La Sanpaolo IMI Asset Management SGR s.p.a. Intervenirne volontariamente nei giudizi proposti da Gr.Vi. E F.M..
Su conclusioni conformi del P.G. Del 27 giugno 2005, la Corte d’Appello di Milano, previa riunione dei tre procedimenti, con decreto depositato il 26 novembre 2002, accolse le opposizioni, dichiarando l’illegittimità del decreto impugnato. Il giudice di merito, riconosciuta un’autonoma legitimatio ad opponendum in capo a ciascuna delle persone fisiche destinatarie delle sanzioni, e dichiarata preliminarmente superata la questione del litisconsorzio necessario tra tutti gli opponenti all’esito della disposta riunione dei giudizi per connessione oggettiva e (parzialmente) soggettiva, ritenne, nel merito, non rispettato il termine di conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio dinanzi alla Consob ai sensi della L. n. 241 del 1990, artt. 2 e 3, in combinato disposto con il Regolamento Consob 2 agosto 2000, n. 12697, avendo l’autorità di vigilanza inviato la proposta sanzionatoria al Ministero oltre il termine massimo di 180 giorni previsto dal detto regolamento attuativo della richiamata legge generale. La corte milanese pose, a fondamento del proprio decisum, la generale considerazione secondo cui principio generale regolatore dei procedimenti amministrativi (posto in diretta attuazione del fine del “buon andamento” della P.A. Sancito dall’art. 97 Cost.), come desumibile dalla L. n. 241 del 1990, art. 2, primi tre commi, dovesse ritenersi quello per cui ogni procedimento andava concluso entro un termine predeterminato dalla legge o da un atto normativo secondario (ovvero ancora, in mancanza di autodeterminazione da parte dell’amministrazione interessata, entro quello, generale, di trenta giorni dall’inizio del procedimento).
LaPrevidenza.it, 12/10/2009
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