Repubblica di San Marino, Legge 17.6.2008 n. 92
Ai sensi della presente legge si intende per: “beni” o “fondi”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse economiche di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell’allegato tecnico alla presente legge;
LaPrevidenza.it, 06/01/2009
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