TAR Lazio, sezione II, 22.12.2008 n. 12222
I sigg. C. e consorti rendono altresì noto che detta ordinanza, in vigore fino al 30 gennaio 2009, reca interventi di contrasto alla prostituzione su strada e di tutela della sicurezza urbana, facendo divieto «... a chiunque sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio del Territorio del Comune di Roma... di contattare soggetti dediti alla prostituzione ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali...» e «... di assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio...». In alternativa alle sanzioni applicabili per la violazione dell'ordinanza, è prescritto che «... in piena sintonia con il dettato dell'art. 18 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, i soggetti accertatori avvieranno le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, alle strutture di accoglienza del Comune di Roma per i previsti interventi di sostegno psicologico e reinserimento...».
I sigg. C. e consorti fanno presente pure che tali regole sono state dettate con riferimento alla novella recata dall'art. 6 del d.l. 23 maggio 2008 n. 92 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2008 n. 125) all'art. 54, commi 4 e 4-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il nuovo c. 4 dispone che «... il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...». Dal canto suo, il successivo c. 4-bis assegna al Ministro dell'interno il compito di disciplinare, con suo decreto, «... l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica
LaPrevidenza.it, 26/12/2008
Avvocato
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3497880035
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