domenica, 25 ottobre 2026

Ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita. Imputazione presso la sede del beneficiario del dividendo, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione

Cgce, 19.11.2009 C-540/07

 

«Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione dei capitali – Art. 56 CE – Artt. 31 e 40 dell’Accordo SEE – Fiscalità diretta – Ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita – Imputazione presso la sede del beneficiario del dividendo, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione» 

Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo mantenuto in vigore un regime fiscale più oneroso per i dividendi distribuiti a società stabilite negli altri Stati membri e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«Accordo SEE») rispetto a quello applicato ai dividendi domestici, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 56 CE e 40 dell’Accordo SEE per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri e tra gli Stati aderenti all’Accordo in questione, nonché agli obblighi di cui all’art. 31 dello stesso Accordo in relazione alla libertà di stabilimento tra gli Stati aderenti a tale Accordo...

...  La Commissione afferma, in sostanza, che i dividendi versati alle società stabilite in altri Stati membri o negli Stati aderenti all’Accordo SEE sono trattati in modo meno favorevole di quelli versati alle società residenti in Italia. Ciò scoraggerebbe gli investimenti in società stabilite in Italia da parte di società stabilite in altri Stati membri o in Stati aderenti all’Accordo SEE e, in tal modo, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione dei capitali.

Poiché la direttiva 90/435 non è applicabile alle società stabilite negli Stati aderenti all’Accordo SEE, e in considerazione del fatto che il regime fiscale italiano dei dividendi in uscita riguarda anche le partecipazioni di controllo su società italiane detenute da società stabilite negli Stati aderenti all’Accordo SEE, la Commissione sostiene che sia altresì violato l’art. 31 dell’Accordo SEE, che vieta in modo analogo alle disposizioni corrispondenti del Trattato CE qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento.

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LaPrevidenza.it, 01/12/2009

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