Inps, Circolare 14.6.2010 n. 73
6. Compensazione
L’importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2010 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.
Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2008, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2009, se il credito emerge dalla dichiarazione 2010 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2008 ovvero il 2009, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.
A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line – art./com. – calcolo codeline.
LaPrevidenza.it, 15/06/2010
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