lunedì, 26 ottobre 2026

Riparto di competenza in materia di concessioni di acque minerali e termali

Corte costituzionale, sentenza n. 1/2010 - Dario Immordino

 

Caratteristica propria delle “acque minerali e termali”, bene della vita materiale e complesso, è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso oggetto insistono due beni giuridici: uno prettamente ambientale, ed uno a carattere prevalentemente giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva.

Ciò dà luogo ad concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l’utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso (da ultimo: sentenza n. 225 del 2009 e sentenza n. 105 del 2008)Sotto l’aspetto ambientale le “acque minerali e termali”,  costituiscono un bene giuridico di valore «primario» ed «assoluto» , nel senso che la tutela apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, agisce come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007).

In un simile contesto, secondo l’orientamento del giudice costituzionale,la fissazione del termine di durata di tutte le concessioni, comprese quelle concernenti le acque minerali e termali, stante la evidente rilevanza ambientale, si inscrive nell’ambito della competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

In particolare il principio della temporaneità delle derivazioni idriche riveste importanza cruciale in relazione  all’interesse generale alla conservazione e all’  uso solidale delle risorse del patrimonio idrico, tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili. Sicché la disciplina statale in materia costituisce espressione di uno standard di tutela ambientale che deve essere applicato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Di conseguenza  il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni (salvo specifiche ed espresse eccezioni), senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto di cui all’art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, rappresentano livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale individuati dal legislatore statale, e fungono da limite alla legislazione regionale (sentenze n. 61 del 2009 e n. 225 del 2009). Ciò anche in ragione della incidenza che esso può avere ai fini della VIA, la cui riconduzione alla competenza esclusiva dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell’art. 117 Cost., questa Corte ha ancora di recente ribadito (sentenza n. 225 del 2009)

In ragione di ciò deve considerarsi illegittimo, perché in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., «che affida alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione volta alla tutela dell’ambiente», il comma 8 dell’art. 44 della legge regionale n. 8 del 2008, il quale correla alla sua entrata in vigore la proroga per cinquanta anni delle «concessioni perpetue date senza limiti di tempo».

Avv. Dario Immordino

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LaPrevidenza.it, 22/01/2010

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