D.ssa Mariagabriella Corbi
La Corte di Cassazione non ha accolto la richiesta di assegno di mantenimento, cui aveva rinunciato nel corso del giudizio di divorzio, adducendo un notevole miglioramento reddituale dell'altro coniuge. Gli Ermellini hanno motivato il rigetto dell'istanza perchè "tale incremento economico sia la conseguenza naturale e prevedibile della crescita lavorativa e professionale dello stesso e non sia imputabile a situazioni sopravvenute ex novo dopo la sentenza di divorzio: in tal caso infatti la richiedente avrebbe potuto ben avanzare richieste economiche già in sede di divorzio, nella previsione di quei miglioramenti reddituali dell'altro coniuge, già in quella sede ipotizzabili e di fatto successivamente verificatisi".
Mariagabriella CORBI - Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare
LaPrevidenza.it, 13/02/2010
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera